Art. 5 Procedura di riconoscimento dell'incentivo 1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale. 2. Nella domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, e' specificato: a) per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all'art. 2, l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento; b) l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all'art. 2; c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. 3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, pena esclusione: a) di copia del documento di identita' e del codice fiscale del richiedente; b) dalle certificazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4; c) dall'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute. 4. Il credito di imposta e' riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 4, comma 1. 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso e' utilizzabile.