Art. 6 
 
                 Utilizzazione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al  presente  decreto  non  concorre
alla formazione del reddito ne'  alla  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  Testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il credito  di  imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' stato riconosciuto e  nelle  dichiarazioni  dei  redditi
relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del
quale se ne conclude l'utilizzo ed e' utilizzabile esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo  di
imposta successivo a quello nel corso del quale sono state  sostenute
le spese ammissibili, dalla data indicata nella comunicazione di  cui
all'art. 5, comma 5.  A  tal  fine,  il  modello  F24  e'  presentato
esclusivamente tramite i  servizi  telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. 
  3. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non  eccede  l'importo  concesso  dal  Ministero  della   transizione
ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del
controllo  di  cui  al  periodo  precedente,   il   Ministero   della
transizione  ecologica,  preventivamente  alla   comunicazione   alle
imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia  delle  entrate  l'elenco
delle imprese ammesse a  fruire  dell'agevolazione  e  l'importo  del
credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 
  4. Non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell'art.  1  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5.  Le   risorse   finanziarie   stanziate   per   la   concessione
dell'agevolazione di cui al presente decreto  sono,  rispettivamente,
per  l'anno  2020,  gia'  nella  disponibilita'  della   contabilita'
speciale  n.  1778  rubricata  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» e, per l'anno 2021, da versare sulla medesima contabilita',
per essere utilizzate dall'Agenzia per le regolazioni contabili delle
compensazioni  esercitate  dalle  imprese,  ai  sensi  del   presente
articolo.