Art. 6 Utilizzazione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ne' alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito di imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili, dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 5. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 3. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 4. Non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto sono, rispettivamente, per l'anno 2020, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e, per l'anno 2021, da versare sulla medesima contabilita', per essere utilizzate dall'Agenzia per le regolazioni contabili delle compensazioni esercitate dalle imprese, ai sensi del presente articolo.