Art. 9 Modalita' di scambio delle informazioni necessarie al riconoscimento e controllo della fruizione del credito 1. Gli scambi di dati tra il Ministero della transizione ecologica e l'Agenzia ai fini del riconoscimento del credito, della sua fruizione e del controllo, previsti negli articoli precedenti, sono effettuati secondo regole, modalita' e termini definiti d'intesa. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2021 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 58