Art. 9 
 
Modalita' di scambio delle informazioni necessarie al  riconoscimento
  e controllo della fruizione del credito 
  1. Gli scambi di dati tra il Ministero della transizione  ecologica
e l'Agenzia  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito,  della  sua
fruizione e del controllo, previsti negli articoli  precedenti,  sono
effettuati secondo regole, modalita' e termini definiti d'intesa. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2021 
 
                             Il Ministro 
                     della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 58