IL MINISTRO PER LE DISABILITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA IN MATERIA DI SPORT Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto [...] nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare, l'art. 34, che introduce «misure a tutela delle persone con disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-quater, che ha istituito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Considerato che le risorse di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state iscritte sul capitolo n. 2081 «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo inclusione delle persone con disabilita'», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; Tenuto conto che, ai fini dell'adozione del decreto recante disposizioni in tema di inclusione sociale delle persone con disabilita', l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport; Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 7 ottobre 2021; Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 19016 del 1° ottobre 2021, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 8485 del 4 ottobre 2021, e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport con nota prot. n. 447 del 7 ottobre 2021; Decreta: Art. 1 Finalita' e risorse finanziarie 1. Il «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'», di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e' istituito al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita'. 2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Della dotazione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita', trasferita dal Ministero dell'economia e delle finanze e stanziata sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 2081 per un importo pari ad euro 100 milioni, le risorse pari ad euro 60 milioni sono destinate a finanziare interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilita' attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attivita' ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilita', l'organizzazione di servizi di sostegno nonche' di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva.