Art. 2 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Le risorse di cui all'art.  1,  comma  3,  sono  destinate  alle
regioni per finanziare interventi  e  progetti  attuati  dai  comuni,
anche in forma associata, negli ambiti di intervento di cui  all'art.
4, commi 2, 3 e 4. 
  2. A tal fine a ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse
secondo il riparto di cui  alla  tabella  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota  di
popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i  dati
Istat sulla popolazione residente.