Art. 2 Soggetti destinatari 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 3, sono destinate alle regioni per finanziare interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata, negli ambiti di intervento di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4. 2. A tal fine a ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.