Art. 3 Riparto delle risorse del Fondo 1. Ciascuna regione e' destinataria del finanziamento previa richiesta accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi, redatto secondo le modalita' di cui all'art. 6 ed in base alle finalita' previste dall'art. 4, in coerenza con i bisogni e le peculiarita' del territorio. 2. Ciascuna regione provvede al riparto ai comuni, anche in forma associata, della quota di risorse assegnata, per finanziare interventi per l'inclusione delle persone con disabilita' negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3. 3. E' prevista, in ogni caso, la possibilita' di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari.