Art. 3 
 
                   Riparto delle risorse del Fondo 
 
  1.  Ciascuna  regione  e'  destinataria  del  finanziamento  previa
richiesta accompagnata da un atto di programmazione  regionale  degli
interventi, redatto secondo le modalita' di cui all'art. 6 ed in base
alle finalita' previste dall'art. 4, in coerenza con i bisogni  e  le
peculiarita' del territorio. 
  2. Ciascuna regione provvede al riparto ai comuni, anche  in  forma
associata,  della  quota  di  risorse   assegnata,   per   finanziare
interventi per  l'inclusione  delle  persone  con  disabilita'  negli
ambiti di cui all'art. 1, comma 3. 
  3. E' prevista, in ogni caso,  la  possibilita'  di  rimodulare  il
riparto in base ai contributi effettivamente  concessi,  al  fine  di
evitare residui finanziari.