Art. 4 
 
               Criteri e modalita' per l'utilizzazione 
                       delle risorse del Fondo 
 
  1. La  programmazione  regionale  e'  redatta  nel  rispetto  delle
finalita' e degli elementi qualificanti di cui al presente articolo. 
  2. Relativamente alle attivita' ludico-sportive, la  programmazione
deve riguardare  le  aree  accessibili  e  attrezzate  con  strutture
ludiche, percorsi  e  altri  componenti  che  consentano  a  tutti  i
bambini,  anche  con  condizioni  di  disabilita',  di  svolgere   in
sicurezza   attivita'    ludico-motorie    garantendo    interazione,
socializzazione e sviluppo delle facolta' cognitive.  Gli  interventi
devono prevedere che siano assicurate le seguenti condizioni: 
    a) l'area oggetto di intervento sia gia' collocata in prossimita'
di scuole, parchi, aree ricreative; 
    b) gli spazi siano privi di barriere architettoniche o sensoriali
per permettere liberta' di movimento anche con l'utilizzo di  ausili,
sia ai bambini che ai loro accompagnatori; 
    c) le attrezzature fisse o mobili siano conformi  alla  finalita'
oggetto del finanziamento. 
  3.    Relativamente    alla    riqualificazione    di     strutture
semiresidenziali per persone con disabilita', gli  interventi  devono
riguardare: 
    a) la ristrutturazione o riqualificazione delle strutture in  cui
vengono svolte attivita', qualunque sia il soggetto a  cui  l'uso  e'
concesso, e comunque esse siano denominate dalle normative regionali,
di  tipo  non   residenziale   con   finalita'   socio-assistenziali,
socio-educative,          polifunzionali,          ludico-ricreative,
socio-occupazionali, riabilitative per persone con disabilita'; 
    b) l'acquisto, l'ammodernamento o il  potenziamento  di  supporti
digitali, degli arredi e di dotazioni  strumentali  finalizzate  alla
realizzazione di laboratori. 
  4. Relativamente ai servizi  in  ambito  sportivo,  gli  interventi
devono riguardare l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili  e
mezzi di trasporto che il comune,  anche  in  forma  associata,  puo'
concedere  in  comodato  d'uso  gratuito   alle   societa'   sportive
dilettantistiche che abbiano  quale  fine  statutario  la  promozione
dello sport inclusivo o  l'avviamento  alla  pratica  sportiva  delle
persone  con  disabilita'  oppure  che,   in   alternativa,   possano
documentare di svolgere  tali  attivita'  pur  se  non  espressamente
indicate tra le finalita' statutarie.