Art. 6 Trasferimento delle risorse 1. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo gli importi indicati nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli interventi da finanziare come previsti dalle programmazioni regionali adottati in accordo con i comuni e con le autonomie locali. 2. A tal fine la regione adotta una delibera di giunta regionale, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, in cui siano indicati: a) la tipologia di interventi che si intendono attuare; b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia; c) i comuni interessati; d) le modalita' di attuazione e il relativo cronoprogramma; e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati. 3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1, comma 3. 5. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al comma 3 restano nella disponibilita' dell'Ufficio, che procede alla ripartizione alle restanti regioni secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2. 6. Le regioni provvedono quindi all'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi secondo le modalita' stabilite con propria delibera.