Art. 6 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle  risorse  spettanti  a  ciascuna  regione
viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Ufficio
per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo gli
importi indicati nella tabella 1, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto, a seguito di specifica richiesta,  nella  quale
sono indicati  gli  interventi  da  finanziare  come  previsti  dalle
programmazioni regionali adottati in accordo con i comuni  e  con  le
autonomie locali. 
  2. A tal fine la regione adotta una delibera di  giunta  regionale,
sentite le autonomie locali nel rispetto  dei  modelli  organizzativi
regionali, in cui siano indicati: 
    a) la tipologia di interventi che si intendono attuare; 
    b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia; 
    c) i comuni interessati; 
    d) le modalita' di attuazione e il relativo cronoprogramma; 
    e)  i  benefici  attesi,  con  l'indicazione  delle   platee   di
beneficiari stimati. 
  3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere  inviata  in  formato
elettronico   all'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata
ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4.  L'Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
disabilita', provvede, entro quarantacinque  giorni  dalla  ricezione
della richiesta  di  cui  al  comma  1,  all'erogazione  in  un'unica
soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica
della coerenza degli interventi con le finalita' di cui  all'art.  1,
comma 3. 
  5. Le risorse destinate alle regioni che non inviano  la  richiesta
di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di  cui  al  comma  3  restano
nella disponibilita' dell'Ufficio, che procede alla ripartizione alle
restanti regioni secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2. 
  6.  Le  regioni  provvedono  quindi  all'erogazione  delle  risorse
necessarie  all'attuazione  degli  interventi  secondo  le  modalita'
stabilite con propria delibera.