Art. 4 
 
          Controparti ammesse alle negoziazioni bilaterali 
 
  1. Alle operazioni di cui al precedente art. 3,  comma  1,  lettera
a), possono partecipare: 
    a) gli specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23  e
28 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  22
dicembre 2009, n. 216 e successive modifiche e integrazioni,  nonche'
le controparti  appartenenti  al  medesimo  gruppo  societario  dello
specialista; 
    b) la Commissione europea e le istituzioni o  gli  enti  pubblici
che gestiscono la liquidita' degli Stati membri dell'Unione  europea.
Sono assimilate  a  tali  istituzioni  anche  le  entita'  costituite
nell'ambito degli  interventi  finalizzati  alla  salvaguardia  della
stabilita' dell'Area dell'euro, a cui  abbia  aderito  la  Repubblica
italiana. 
  2. Possono inoltre essere ammesse alle  suddette  operazioni  altre
controparti selezionate  dal  Ministero  sulla  base  di  criteri  di
struttura e di affidabilita', tra cui  il  merito  di  credito  e  la
patrimonializzazione ed eventuali altri  criteri  utili  a  garantire
l'efficienza delle operazioni. 
  3.  Le  controparti,  di  cui  al   comma   2,   interessate   alla
partecipazione alle operazioni del presente  articolo,  inoltrano  al
Ministero domanda di candidatura.  La  domanda  di  candidatura  deve
essere compilata secondo lo schema (denominato «Domanda di iscrizione
nell'Elenco delle controparti ammesse all'operativita'  money  market
con il Tesoro») presente sul sito internet del Debito pubblico. 
  4. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione  della
domanda, verifica la sussistenza dei requisiti  di  cui  al  presente
articolo. In caso di riscontro  positivo,  il  Ministero  iscrive  la
controparte in un Elenco pubblico (di seguito «Elenco»)  gestito  dal
Ministero. Fanno parte dell'elenco, di diritto, le controparti di cui
al comma 1 del presente articolo. L'esclusione dall'elenco puo'  aver
luogo qualora le controparti lo richiedano o perdano i  requisiti  di
cui ai commi 1 e 2. Le controparti iscritte nell'elenco, al  fine  di
poter operare con il  Ministero,  dovranno  fornire  le  informazioni
necessarie per il regolamento delle operazioni e delle  attivita'  di
back-office alla banca la quale ne verifica la correttezza. 
  5. Le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1,  lettera  a)
che assumono la forma tecnica di operazioni pronti contro  termine  o
di altre operazioni in uso nei mercati, possono essere  eseguite  con
le controparti di cui al successivo art. 5.