Art. 4 Controparti ammesse alle negoziazioni bilaterali 1. Alle operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) gli specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, nonche' le controparti appartenenti al medesimo gruppo societario dello specialista; b) la Commissione europea e le istituzioni o gli enti pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati membri dell'Unione europea. Sono assimilate a tali istituzioni anche le entita' costituite nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia della stabilita' dell'Area dell'euro, a cui abbia aderito la Repubblica italiana. 2. Possono inoltre essere ammesse alle suddette operazioni altre controparti selezionate dal Ministero sulla base di criteri di struttura e di affidabilita', tra cui il merito di credito e la patrimonializzazione ed eventuali altri criteri utili a garantire l'efficienza delle operazioni. 3. Le controparti, di cui al comma 2, interessate alla partecipazione alle operazioni del presente articolo, inoltrano al Ministero domanda di candidatura. La domanda di candidatura deve essere compilata secondo lo schema (denominato «Domanda di iscrizione nell'Elenco delle controparti ammesse all'operativita' money market con il Tesoro») presente sul sito internet del Debito pubblico. 4. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di riscontro positivo, il Ministero iscrive la controparte in un Elenco pubblico (di seguito «Elenco») gestito dal Ministero. Fanno parte dell'elenco, di diritto, le controparti di cui al comma 1 del presente articolo. L'esclusione dall'elenco puo' aver luogo qualora le controparti lo richiedano o perdano i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le controparti iscritte nell'elenco, al fine di poter operare con il Ministero, dovranno fornire le informazioni necessarie per il regolamento delle operazioni e delle attivita' di back-office alla banca la quale ne verifica la correttezza. 5. Le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a) che assumono la forma tecnica di operazioni pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati, possono essere eseguite con le controparti di cui al successivo art. 5.