Art. 9 Disposizione delle operazioni di gestione della liquidita' 1. Le operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto sono eseguite dall'ufficio preposto, sotto la responsabilita' del dirigente, conformemente alle disposizioni operative impartite dal dirigente generale capo della direzione competente in materia di debito pubblico. 2. Per le attivita' che prevedono il coinvolgimento della Banca, il Ministero puo' stipulare con la stessa appositi protocolli operativi.