Art. 9 
 
     Disposizione delle operazioni di gestione della liquidita' 
 
  1. Le operazioni finanziarie  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
presente  decreto  sono  eseguite  dall'ufficio  preposto,  sotto  la
responsabilita'  del  dirigente,  conformemente   alle   disposizioni
operative impartite  dal  dirigente  generale  capo  della  direzione
competente in materia di debito pubblico. 
  2. Per le attivita' che prevedono il coinvolgimento della Banca, il
Ministero puo' stipulare con la stessa appositi protocolli operativi.