Art. 2 Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021 e 2022 1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 e' sostituito con il seguente comma: «1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto e' effettuata: a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021; c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021; d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.» 2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica del decreto 31 luglio 2015, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine e' fissato al 15 febbraio 2022. 3. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2021 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 19 ottobre 2020, l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.