Art. 2 
 
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie  relative
                        all'anno 2021 e 2022 
 
  1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 e' sostituito
con il seguente comma: «1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2
del presente decreto e' effettuata: 
    a) entro il 8 febbraio 2021, per  le  spese  sostenute  nell'anno
2020; 
    b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute  nel  primo
semestre dell'anno 2021; 
    c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute  nel  secondo
semestre dell'anno 2021; 
    d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute  nel  primo
semestre dell'anno 2022; 
    e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute  nel  secondo
semestre dell'anno 2022; 
    f) entro la fine del mese  successivo  alla  data  del  documento
fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.» 
  2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica
del decreto 31 luglio  2015,  per  la  trasmissione  delle  eventuali
correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2021 e  trasmessi
al Sistema tessera sanitaria, il termine e' fissato  al  15  febbraio
2022. 
  3. Per i dati dei  documenti  fiscali  relativi  all'anno  2021  da
trasmettere al Sistema TS ai  sensi  del  decreto  19  ottobre  2020,
l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma  4
del decreto  31  luglio  2015  e  successive  modificazioni,  dal  16
febbraio 2022 al 15 marzo 2022.