Art. 2 Presentazione dei progetti e ruolo dei soggetti referenti 1. I progetti di cui all'art. 1, comma 1 sono presentati dai soggetti referenti di cui al comma 2. 2. E' soggetto referente: a) per le ZEA, il relativo ente Parco nazionale; b) per i siti naturali UNESCO, uno tra i seguenti enti, in quanto ente referente per la tutela, la gestione o il coordinamento di ciascun sito: 1) l'Ente parco nazionale; 2) l'Ente parco regionale; 3) altra specifica struttura di gestione a carattere pubblico istituita dagli Enti territoriali e locali competenti; 4) altro ente o fondazione con personalita' giuridica privata costituito e governato dagli enti territoriali o locali competenti; 5) soggetto cui lo Stato o gli Enti territoriali delegano la gestione dell'area protetta situata al centro del riconoscimento unescano; c) per i siti naturali UNESCO in cui risulti assente uno degli enti indicati dalla lettera b), il Comune designato dai Comuni competenti con apposito atto d'intesa. L'ente cosi' individuato e' garante presso il Ministero della transizione ecologica del suddetto atto d'intesa. 3. Sono ammessi a presentare i progetti i soggetti referenti delle ZEA e dei siti naturali UNESCO riconosciuti al 30 settembre 2021. 4. Ciascun soggetto referente presenta un unico progetto pilota di educazione ambientale che deve tenere conto dei particolari valori naturali riconosciuti a livello nazionale e internazionale sulla ZEA o sul sito naturale UNESCO. E' consentita la presentazione di due progetti di educazione ambientale unicamente da parte degli enti che siano al tempo stesso soggetti referenti di una ZEA e di un sito naturale UNESCO.