Art. 2 
 
      Presentazione dei progetti e ruolo dei soggetti referenti 
 
  1. I progetti di cui  all'art.  1,  comma  1  sono  presentati  dai
soggetti referenti di cui al comma 2. 
  2. E' soggetto referente: 
    a) per le ZEA, il relativo ente Parco nazionale; 
    b) per i siti naturali UNESCO, uno tra i seguenti enti, in quanto
ente referente per la tutela,  la  gestione  o  il  coordinamento  di
ciascun sito: 
      1) l'Ente parco nazionale; 
      2) l'Ente parco regionale; 
      3) altra specifica struttura di gestione a  carattere  pubblico
istituita dagli Enti territoriali e locali competenti; 
      4) altro ente o fondazione con personalita'  giuridica  privata
costituito e governato dagli enti territoriali o locali competenti; 
      5) soggetto cui lo Stato o gli Enti  territoriali  delegano  la
gestione dell'area protetta  situata  al  centro  del  riconoscimento
unescano; 
    c) per i siti naturali UNESCO in cui risulti  assente  uno  degli
enti indicati dalla  lettera  b),  il  Comune  designato  dai  Comuni
competenti con apposito atto d'intesa. L'ente  cosi'  individuato  e'
garante presso il Ministero della transizione ecologica del  suddetto
atto d'intesa. 
  3. Sono ammessi a presentare i progetti i soggetti referenti  delle
ZEA e dei siti naturali UNESCO riconosciuti al 30 settembre 2021. 
  4. Ciascun soggetto referente presenta un unico progetto pilota  di
educazione ambientale che deve tenere conto  dei  particolari  valori
naturali riconosciuti a livello nazionale e internazionale sulla  ZEA
o sul sito naturale UNESCO. E' consentita  la  presentazione  di  due
progetti di educazione ambientale unicamente da parte degli enti  che
siano al tempo stesso soggetti referenti di una  ZEA  e  di  un  sito
naturale UNESCO.