Art. 3 
 
                       Ripartizione del fondo 
 
  1. Ai  fini  della  ripartizione  del  fondo  di  cui  all'art.  1,
l'ammontare  massimo  del  finanziamento  per  ciascun  progetto   di
educazione ambientale  e'  calcolato  sulla  base  della  popolazione
scolastica degli istituti di cui  all'art.  1,  comma  1  nei  comuni
ricadenti in ciascuna ZEA e in ciascun sito naturale UNESCO. 
  2.  L'importo  massimo  di  finanziamento  per  ogni  progetto   di
educazione ambientale e' individuato da ciascun bando di cui all'art.
4 in misura crescente sulla base  di  quattro  fasce  di  popolazione
scolastica. In base alla popolazione scolastica  dei  propri  comuni,
ciascuna ZEA e ciascun sito naturale UNESCO rientrano in  una  fascia
di appartenenza, cui corrisponde un importo massimo di finanziamento. 
  3. Le fasce di cui al comma 2 sono le seguenti: 
    a) fino a 5.000 studenti: fascia 1; 
    b) oltre 5.000 studenti e fino a 15.000 studenti: fascia 2; 
    c) oltre 15.000 studenti e fino a 30.000 studenti: fascia 3; 
    d) oltre 30.000 studenti: fascia 4. 
  4. Il  finanziamento  viene  concesso  ai  soggetti  referenti  che
presentano il progetto di educazione ambientale con le  modalita'  di
cui all'art. 4.