Art. 3 Ripartizione del fondo 1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 1, l'ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto di educazione ambientale e' calcolato sulla base della popolazione scolastica degli istituti di cui all'art. 1, comma 1 nei comuni ricadenti in ciascuna ZEA e in ciascun sito naturale UNESCO. 2. L'importo massimo di finanziamento per ogni progetto di educazione ambientale e' individuato da ciascun bando di cui all'art. 4 in misura crescente sulla base di quattro fasce di popolazione scolastica. In base alla popolazione scolastica dei propri comuni, ciascuna ZEA e ciascun sito naturale UNESCO rientrano in una fascia di appartenenza, cui corrisponde un importo massimo di finanziamento. 3. Le fasce di cui al comma 2 sono le seguenti: a) fino a 5.000 studenti: fascia 1; b) oltre 5.000 studenti e fino a 15.000 studenti: fascia 2; c) oltre 15.000 studenti e fino a 30.000 studenti: fascia 3; d) oltre 30.000 studenti: fascia 4. 4. Il finanziamento viene concesso ai soggetti referenti che presentano il progetto di educazione ambientale con le modalita' di cui all'art. 4.