Art. 7 Controllo e sanzioni 1. I soggetti referenti svolgono tutti i controlli necessari sulla realizzazione dei progetti di cui al presente decreto. 2. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione del contributo economico, procede allo svolgimento dei controlli a campione avvalendosi della Guardia di finanza, per verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il soggetto attuatore di cui all'art. 5 fornisce i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati ove richiesto dalla Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attivita' di controllo. 4. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, risulti in tutto o in parte non spettante, il Ministero della transizione ecologica procede alla revoca totale o parziale del medesimo e al recupero delle risorse erogate, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 5. Le risorse recuperate ai sensi del comma 4 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.