Art. 7 
 
                        Controllo e sanzioni 
 
  1. I soggetti referenti svolgono tutti i controlli necessari  sulla
realizzazione dei progetti di cui al presente decreto. 
  2.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,   successivamente
all'erogazione del contributo economico, procede allo svolgimento dei
controlli a  campione  avvalendosi  della  Guardia  di  finanza,  per
verificare la veridicita' delle dichiarazioni  e  delle  informazioni
rese in sede di presentazione della domanda, con le risorse  umane  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il soggetto attuatore di cui all'art. 5 fornisce  i  dati  e  le
informazioni  contenute  nelle  istanze  pervenute  e   relative   ai
contributi erogati ove richiesto dalla  Guardia  di  finanza  per  lo
svolgimento dell'attivita' di controllo. 
  4. Qualora il  contributo,  a  seguito  dei  controlli  effettuati,
risulti in tutto  o  in  parte  non  spettante,  il  Ministero  della
transizione ecologica procede  alla  revoca  totale  o  parziale  del
medesimo  e  al  recupero  delle  risorse  erogate,  fatte  salve  le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 
  5. Le risorse recuperate ai sensi del comma 4 sono  versate  su  un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  restare
acquisite all'erario.