Art. 2 
 
                     Beneficiari e ripartizione 
                      delle misure compensative 
 
  1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle  misure
compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lettera a) della legge 27
dicembre 2017, n. 205: 
    a) gli operatori di rete nazionali tenuti al rilascio  anticipato
delle frequenze secondo quanto previsto dal decreto 19 giugno 2019  e
gli operatori di rete nazionali, gia' titolari di diritto d'uso,  che
singolarmente  oppure  congiuntamente,  in  virtu'  di   un   accordo
commerciale (o intesa), risultino assegnatari di una rete in  DVB-T2,
ai sensi della  delibera  AGCOM  39/19/CONS,  come  modificata  dalla
delibera 162/20/CONS, tenuti a sostenere i costi di  adeguamento  per
il refarming delle frequenze e per la  predisposizione  al  passaggio
degli impianti al nuovo standard di trasmissione DVB-T2; 
    b)  gli  interventi  di  cui  all'art.  1  devono  essere   stati
effettuati per lo svolgimento  delle  operazioni  calendarizzate  dal
decreto ministeriale 19 giugno 2019  a  partire  dalla  data  del  1°
gennaio 2020 fino alla conclusione secondo il calendario  di  cui  al
decreto ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche; 
    c) le misure compensative sono erogate, ai sensi  degli  articoli
seguenti, agli aventi titolo a  compensazione  dell'80%  delle  spese
documentate ritenute ammissibili sulla base  della  presentazione  di
fatture  quietanzate  risultanti  da   dichiarazione   resa   da   un
professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli
esperti contabili. Qualora l'operatore  di  rete,  nello  svolgimento
della propria attivita', si avvalga di uno o piu' fornitori, operanti
in  forza  di  contratti  con  modalita'  «full  service»,   il   cui
canone/corrispettivo include  tanto  le  spese  operative  quanto  il
rimborso  degli  investimenti  necessari  per   l'adeguamento   degli
impianti trasmissivi necessari per il refarming delle frequenze e  la
predisposizione  per  il  passaggio  al  nuovo  standard  tecnologico
DVB-T2, al fine di documentare le spese ammissibili sostenute, dovra'
allegare alle fatture  quietanzate,  risultanti  dalla  dichiarazione
resa dal professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti
e  degli  esperti  contabili,  l'asseverazione  autocertificata   del
fornitore di servizi che, oltre  alla  descrizione  degli  interventi
effettuati sugli impianti che compongono la rete  di  diffusione  del
soggetto richiedente, attesti la corretta  ripartizione  della  quota
del  canone/corrispettivo  contrattuale  da  imputare  ai  costi   di
adeguamento ammissibili»; 
    d) per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  b),  secondo  le
modalita' di presentazione fissate  dall'art.  3,  sara'  erogato  un
acconto pari al 70% delle spese ritenute ammissibili. Il saldo  degli
importi sara' erogato a conclusione delle opere previste di cui  alla
lett. b). 
  2. Nel caso in cui il totale  delle  richieste  superi  l'ammontare
complessivo  delle  somme  stanziate,  al  netto   di   quanto   gia'
corrisposto ai sensi del decreto 4 settembre 2019, la percentuale  di
cui   alla   lettera   c)   del   presente   articolo   e'    ridotta
proporzionalmente nella misura necessaria a  rispettare  il  suddetto
limite di stanziamento.