Art. 2 Beneficiari e ripartizione delle misure compensative 1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205: a) gli operatori di rete nazionali tenuti al rilascio anticipato delle frequenze secondo quanto previsto dal decreto 19 giugno 2019 e gli operatori di rete nazionali, gia' titolari di diritto d'uso, che singolarmente oppure congiuntamente, in virtu' di un accordo commerciale (o intesa), risultino assegnatari di una rete in DVB-T2, ai sensi della delibera AGCOM 39/19/CONS, come modificata dalla delibera 162/20/CONS, tenuti a sostenere i costi di adeguamento per il refarming delle frequenze e per la predisposizione al passaggio degli impianti al nuovo standard di trasmissione DVB-T2; b) gli interventi di cui all'art. 1 devono essere stati effettuati per lo svolgimento delle operazioni calendarizzate dal decreto ministeriale 19 giugno 2019 a partire dalla data del 1° gennaio 2020 fino alla conclusione secondo il calendario di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche; c) le misure compensative sono erogate, ai sensi degli articoli seguenti, agli aventi titolo a compensazione dell'80% delle spese documentate ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Qualora l'operatore di rete, nello svolgimento della propria attivita', si avvalga di uno o piu' fornitori, operanti in forza di contratti con modalita' «full service», il cui canone/corrispettivo include tanto le spese operative quanto il rimborso degli investimenti necessari per l'adeguamento degli impianti trasmissivi necessari per il refarming delle frequenze e la predisposizione per il passaggio al nuovo standard tecnologico DVB-T2, al fine di documentare le spese ammissibili sostenute, dovra' allegare alle fatture quietanzate, risultanti dalla dichiarazione resa dal professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'asseverazione autocertificata del fornitore di servizi che, oltre alla descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente, attesti la corretta ripartizione della quota del canone/corrispettivo contrattuale da imputare ai costi di adeguamento ammissibili»; d) per gli interventi di cui alla lettera b), secondo le modalita' di presentazione fissate dall'art. 3, sara' erogato un acconto pari al 70% delle spese ritenute ammissibili. Il saldo degli importi sara' erogato a conclusione delle opere previste di cui alla lett. b). 2. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme stanziate, al netto di quanto gia' corrisposto ai sensi del decreto 4 settembre 2019, la percentuale di cui alla lettera c) del presente articolo e' ridotta proporzionalmente nella misura necessaria a rispettare il suddetto limite di stanziamento.