Art. 4 
 
                         Erogazione e revoca 
                      della misura compensativa 
 
  1. La misura compensativa  e'  erogata,  previa  valutazione  della
domanda da parte del Ministero, con le modalita'  previste  dall'art.
2, comma 1, a ciascun richiedente avente titolo entro sessanta giorni
dalla  scadenza  dei  singoli  termini  di   presentazione   previsti
dall'art. 3, comma 1. In  occasione  dei  pagamenti  dovuti  per  gli
interventi realizzati nell'ultimo periodo utile saranno erogati anche
i saldi eventualmente maturati fatto salvo quanto previsto  dall'art.
2, comma 2. 
  2. La misura  compensativa  e'  revocata  qualora  risulti  che  il
beneficiario della stessa abbia reso dichiarazioni  mendaci  o  false
attestazioni anche documentali in sede di presentazione della domanda
o nella documentazione alla stessa allegata. 
  3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico
del soggetto  beneficiario,  di  corrispondere  all'erario,  entro  i
termini  fissati  nel  provvedimento   stesso,   l'intero   ammontare
percepito, rivalutato secondo  gli  indici  ufficiali  di  inflazione
pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi  corrispettivi  al  tasso
legale. 
  4. Ove l'obbligato non ottemperi  al  versamento  entro  i  termini
fissati, il recupero  coattivo  della  misura  compensativa  e  degli
accessori alla  misura  stessa,  rivalutazione  ed  interessi,  viene
disposto mediante iscrizione a ruolo.