Art. 4 Erogazione e revoca della misura compensativa 1. La misura compensativa e' erogata, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, con le modalita' previste dall'art. 2, comma 1, a ciascun richiedente avente titolo entro sessanta giorni dalla scadenza dei singoli termini di presentazione previsti dall'art. 3, comma 1. In occasione dei pagamenti dovuti per gli interventi realizzati nell'ultimo periodo utile saranno erogati anche i saldi eventualmente maturati fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2. 2. La misura compensativa e' revocata qualora risulti che il beneficiario della stessa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata. 3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di corrispondere all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.