Art. 5 
 
                        Copertura degli oneri 
 
  1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a
valere  sulle  disponibilita'  presenti  sull'apposito  capitolo   di
bilancio 7590  (pg.  1)  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ciascuno
per quanto di competenza. 
    Roma, 17 novembre 2021 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 61 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    In  ragione  dei  tempi  relativi  al  perfezionamento  ed   alla
registrazione del presente decreto, le tempistiche di cui al comma  1
dell'art. 3 sono  da  intendersi  come  di  seguito  specificato:  le
domande per gli interventi realizzati dal  1°  gennaio  2020  e  fino
all'entrata in vigore del decreto  possono  essere  presentate  entro
sessanta giorni a partire dall'8 febbraio 2022;  per  gli  interventi
realizzati successivamente all'entrata  in  vigore  del  decreto,  le
domande possono essere presentate dal 1° luglio 2022 al  31  dicembre
2022.