Art. 5 Copertura degli oneri 1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere sulle disponibilita' presenti sull'apposito capitolo di bilancio 7590 (pg. 1) istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ciascuno per quanto di competenza. Roma, 17 novembre 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 61 ______ Avvertenza: In ragione dei tempi relativi al perfezionamento ed alla registrazione del presente decreto, le tempistiche di cui al comma 1 dell'art. 3 sono da intendersi come di seguito specificato: le domande per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore del decreto possono essere presentate entro sessanta giorni a partire dall'8 febbraio 2022; per gli interventi realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto, le domande possono essere presentate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.