Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per la Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e
Sicilia continuano ad applicarsi le misure di  cui  alla  c.d.  «zona
arancione», come definita dalla normativa vigente e  nei  termini  di
cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  per  un
periodo di quindici giorni, ferma restando  la  possibilita'  di  una
nuova classificazione.