Art. 3 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Marche 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, citata in premessa.