Art. 3 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                        nella Regione Marche 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nella Regione Marche si  applicano,  per  un  periodo  di
quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di  cui  alla
c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa  vigente  e  nei
termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le  misure  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio  2022,  citata  in
premessa.