IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e  l'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2017,   n.   123,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6-quater del decreto-legge n. 91  del
2017, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, che ha  previsto  l'istituzione  del  «Fondo
concorsi progettazione e  idee  per  la  coesione  territoriale»,  di
seguito «Fondo»,  presso  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
finalizzato  al  rilancio  e  all'accelerazione   del   processo   di
progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria  nonche'
in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una  dotazione
complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e
145.363.657  per  il  2022,  in  vista  dell'avvio   del   ciclo   di
programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo  sviluppo  e
coesione  e  della  partecipazione  ai  bandi  attuativi  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Visto il comma 3 del predetto art. 6-quater del decreto-legge n. 91
del 2017, che prevede «Le risorse del  Fondo  sono  ripartite  tra  i
singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud e la
coesione  territoriale  da  adottarsi  entro  il  30  novembre   2021
assicurando una premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni  di  cui
all'art. 32 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  nei
limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente
decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la
messa a bando, entro sei mesi  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
riparto delle risorse, anche per il tramite di societa' in house,  di
premi  per  l'acquisizione  di  proposte  progettuali,   secondo   le
procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI  della
parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione  del
bando. Decorso il predetto  termine  di  sei  mesi,  le  risorse  non
impegnate  sono  restituite  al  Fondo  e   riassegnate   agli   enti
beneficiari, secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto
di cui al primo periodo. Con il medesimo  decreto  e'  definita  ogni
altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse»; 
  Considerata la ripartizione del Fondo previsto della Tabella  A  di
cui al predetto comma 3 dell'art. 6-quater del  decreto-legge  n.  91
del 2017; 
  Considerato che le risorse del Fondo  sono  utilizzate  dagli  enti
beneficiari per la messa a bando di premi per  concorsi  di  idee  di
progettazione secondo le procedure di evidenza  pubblica  di  cui  al
Capo IV, titolo VI del sopra menzionato decreto legislativo n. 50 del
2016,  ovvero,  nei  comuni  sotto  i  5000   abitanti,   anche   per
l'affidamento  di  incarichi  tesi  alla  redazione  di  progetti  di
fattibilita' tecnica economica, secondo le modalita' di cui  all'art.
1  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  nominato  Ministro   senza
portafoglio l'onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stato conferito l'incarico per il Sud e alla coesione territoriale  e
il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  15  marzo
2021 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra  le  quali
quelle di promuovere e  coordinare  le  politiche  e  gli  interventi
finalizzati allo sviluppo economico dei territori,  ivi  comprese  le
aree interne; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) «Fondo»: il fondo concorsi di progettazione e di idee  per  la
coesione  territoriale  di  cui  all'art.  6-quater,  comma  1,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  introdotto  dall'art.  12  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; 
    b) «Ente beneficiario»: ciascuna delle amministrazioni  comunali,
anche sotto forma di Unione dei Comuni, delle province e delle citta'
metropolitane,  assegnatarie  del  contributo  di  cui  al   presente
decreto, cosi' come elencate nell'allegato A al presente decreto,  di
cui costituisce parte integrante.