Art. 4 
 
 
                Misure finanziate attraverso il fondo 
 
  1. Gli enti beneficiari possono utilizzare  il  contributo  di  cui
all'art. 2 per la messa  a  bando  di  premi  per  l'acquisizione  di
proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo  VI,  Capo
IV, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  coerenti  o
complementari  rispetto  agli  obiettivi  posti   dall'art.   3   del
regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa e resilienza, nonche' con gli obiettivi della  programmazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo  schema
dei bandi tipo di cui all'art. 6-quater, comma 10, del  decreto-legge
n. 91 del 2017. 
  2.  I  comuni  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti   possono
impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte,  le  risorse  per
l'affidamento  di  incarichi  tesi  alla  redazione  di  progetti  di
fattibilita' tecnica economica, secondo le modalita' di cui  all'art.
1  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  purche'
coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1. 
  3. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili  a
realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al  comma  6,  dell'art.
6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017. 
  4.  Le  proposte  progettuali  di  cui  al  comma  1,  afferenti  a
interventi di carattere  sociale,  devono  possedere  un  livello  di
dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure  di  affidamento  del
servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 140
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall'art.  55  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  5. Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti  ai  lavori
pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma
1, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  devono  possedere  un
livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilita'
tecnico economica ed essere effettuate secondo  le  linee  guida,  in
materia di progettazione  infrastrutturale,  adottate  dall'Autorita'
politica delegata per il sud e la coesione territoriale  di  concerto
con Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  in
attuazione dell'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91  del
2017. 
  6. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta'
dagli enti beneficiari e possono essere poste a  base  di  successive
procedure  strumentali  alla  loro  concreta  realizzazione,   ovvero
utilizzate per la partecipazione degli stessi enti  ad  avvisi  o  ad
altre   procedure   di   evidenza   pubblica   attivate   da    altre
amministrazioni nazionali o unionali.