Art. 5
Autorizzazione e termini di pubblicazione
1. Gli enti beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le
procedure concorsuali e di affidamento di cui all'art. 4, commi 1 e
2.
2. I bandi devono essere pubblicati, e gli affidamenti di cui
all'art. 4, comma 2, disposti per l'intera somma assegnata, entro e
non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, pena
la revoca del contributo.