Art. 5 
 
 
              Autorizzazione e termini di pubblicazione 
 
  1. Gli enti beneficiari di  cui  all'allegato  A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le
procedure concorsuali e di affidamento di cui all'art. 4, commi  1  e
2. 
  2. I bandi devono essere  pubblicati,  e  gli  affidamenti  di  cui
all'art. 4, comma 2, disposti per l'intera somma assegnata,  entro  e
non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,  pena
la revoca del contributo.