Art. 5 Autorizzazione e termini di pubblicazione 1. Gli enti beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento di cui all'art. 4, commi 1 e 2. 2. I bandi devono essere pubblicati, e gli affidamenti di cui all'art. 4, comma 2, disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la revoca del contributo.