Art. 6 Erogazione delle risorse e monitoraggio 1. Ogni procedura di cui all'art. 4, commi 1 e 2, avviata dagli enti beneficiari e' identificata dal codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al servizio di progettazione. 2. Le erogazioni sono disposte in favore degli enti beneficiari direttamente dall'Agenzia per la coesione territoriale, su richiesta degli stessi singoli enti, con riferimento a ciascun CUP, con la seguente modalita': 1) in anticipazione, fino al 50% del contributo, dopo la pubblicazione del bando o l'affidamento di cui all'art. 4 comma 2 del presente decreto; 2) a saldo del contributo, al momento dell'approvazione da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) della graduatoria dei concorsi di cui all'art. 4 comma 1, ovvero, nel caso di cui all'art. 4, comma 2, all'esito della positiva verifica, di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte dell'ente beneficiario del progetto. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite alle contabilita' di tesoreria unica degli enti beneficiari e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il CUP relativo alle opere o ai servizi. 5. Le economie generate e le somme non impegnate all'esito delle procedure di cui all'art. 4 restano nella disponibilita' dell'ente beneficiario e possono essere utilizzate per ulteriori affidamenti nel limite temporale di cui all'art. 5, comma 2.