Art. 6
Erogazione delle risorse e monitoraggio
1. Ogni procedura di cui all'art. 4, commi 1 e 2, avviata dagli
enti beneficiari e' identificata dal codice unico di progetto (CUP),
di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al
servizio di progettazione.
2. Le erogazioni sono disposte in favore degli enti beneficiari
direttamente dall'Agenzia per la coesione territoriale, su richiesta
degli stessi singoli enti, con riferimento a ciascun CUP, con la
seguente modalita':
1) in anticipazione, fino al 50% del contributo, dopo la
pubblicazione del bando o l'affidamento di cui all'art. 4 comma 2 del
presente decreto;
2) a saldo del contributo, al momento dell'approvazione da parte
del responsabile unico del procedimento (RUP) della graduatoria dei
concorsi di cui all'art. 4 comma 1, ovvero, nel caso di cui all'art.
4, comma 2, all'esito della positiva verifica, di cui all'art. 26 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte dell'ente beneficiario
del progetto.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite alle contabilita' di tesoreria unica degli enti
beneficiari e gestite con separata contabilizzazione e
rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il
collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il
CUP relativo alle opere o ai servizi.
5. Le economie generate e le somme non impegnate all'esito delle
procedure di cui all'art. 4 restano nella disponibilita' dell'ente
beneficiario e possono essere utilizzate per ulteriori affidamenti
nel limite temporale di cui all'art. 5, comma 2.