Art. 6 
 
 
               Erogazione delle risorse e monitoraggio 
 
  1. Ogni procedura di cui all'art. 4, commi 1  e  2,  avviata  dagli
enti beneficiari e' identificata dal codice unico di progetto  (CUP),
di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  riferito  al
servizio di progettazione. 
  2. Le erogazioni sono disposte in  favore  degli  enti  beneficiari
direttamente dall'Agenzia per la coesione territoriale, su  richiesta
degli stessi singoli enti, con riferimento  a  ciascun  CUP,  con  la
seguente modalita': 
    1)  in  anticipazione,  fino  al  50%  del  contributo,  dopo  la
pubblicazione del bando o l'affidamento di cui all'art. 4 comma 2 del
presente decreto; 
    2) a saldo del contributo, al momento dell'approvazione da  parte
del responsabile unico del procedimento (RUP) della  graduatoria  dei
concorsi di cui all'art. 4 comma 1, ovvero, nel caso di cui  all'art.
4, comma 2, all'esito della positiva verifica, di cui all'art. 26 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte  dell'ente  beneficiario
del progetto. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite alle  contabilita'  di  tesoreria  unica  degli  enti
beneficiari   e   gestite   con    separata    contabilizzazione    e
rendicontazione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema
di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  assicurando   il
collegamento fra il CUP riferito al servizio di  progettazione  e  il
CUP relativo alle opere o ai servizi. 
  5. Le economie generate e le somme non  impegnate  all'esito  delle
procedure di cui all'art. 4 restano  nella  disponibilita'  dell'ente
beneficiario e possono essere utilizzate  per  ulteriori  affidamenti
nel limite temporale di cui all'art. 5, comma 2.