Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese relative
ai procedimenti di cui all'art. 4, avviati dopo la pubblicazione del
presente decreto.
2. Tra le spese ammissibili nell'ambito di ciascuna operazione,
sono inclusi i premi per la messa a bando di concorsi, i compensi per
lo sviluppo di progetti di fattibilita' tecnico-economica nel caso di
cui all'art. 4 comma 2, le spese per i rilievi e per le indagini
strettamente necessari per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4,
le spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di
gara, le spese per attivita' tecnico amministrative di supporto al
responsabile del procedimento per le attivita' preliminari alla
predisposizione del documento di indirizzo della progettazione, le
imposte e le tasse.
3. Non sono ammesse spese per espropri, acquisto di aree, lavori e
fornitura di beni di qualsiasi natura.