Art. 8 Revoche e controlli 1. I contributi di cui all'art. 2 sono revocati, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o di parziale utilizzo, verificato anche attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 e dei controlli di cui al comma 4, nonche' nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5. 2. Le revoche sono disposte con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale e le risorse conseguentemente recuperate sono riassegnate al Fondo. 3. Con ulteriore decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, le risorse di cui al comma 2 sono redistribuite fra gli enti beneficiari non assoggettati a revoca, sulla base di criteri contestualmente definiti. 4. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.