Art. 8
Revoche e controlli
1. I contributi di cui all'art. 2 sono revocati, integralmente o
parzialmente, nel caso di mancato o di parziale utilizzo, verificato
anche attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 e dei controlli di
cui al comma 4, nonche' nel caso di mancato rispetto dei termini di
cui all'art. 5.
2. Le revoche sono disposte con decreto del Ministro per il sud e
la coesione territoriale e le risorse conseguentemente recuperate
sono riassegnate al Fondo.
3. Con ulteriore decreto del Ministro per il sud e la coesione
territoriale, le risorse di cui al comma 2 sono redistribuite fra gli
enti beneficiari non assoggettati a revoca, sulla base di criteri
contestualmente definiti.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a
campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.