Art. 8 
 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. I contributi di cui all'art. 2 sono  revocati,  integralmente  o
parzialmente, nel caso di mancato o di parziale utilizzo,  verificato
anche attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 e dei controlli di
cui al comma 4, nonche' nel caso di mancato rispetto dei  termini  di
cui all'art. 5. 
  2. Le revoche sono disposte con decreto del Ministro per il  sud  e
la coesione territoriale e  le  risorse  conseguentemente  recuperate
sono riassegnate al Fondo. 
  3. Con ulteriore decreto del Ministro per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, le risorse di cui al comma 2 sono redistribuite fra gli
enti beneficiari non assoggettati a revoca,  sulla  base  di  criteri
contestualmente definiti. 
  4. L'Agenzia per la  coesione  territoriale  effettua  controlli  a
campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.