LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante «Aumento del  ruolo
organico e disciplina  dell'accesso  in  magistratura»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  379,  con  cui  il  ruolo
organico del  personale  della  magistratura  ordinaria,  individuato
dalla  tabella  2  allegata  al  medesimo  provvedimento,  e'   stato
aumentato di complessive 600  unita'  prevedendo,  altresi',  che  le
piante organiche degli uffici giudiziari siano rideterminate mediante
l'adozione, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di uno
o piu' decreti del Ministro della giustizia; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato alla Corte
dei conti il 30 aprile 2019,  con  cui,  in  attuazione  della  norma
citata e  in  conformita'  dei  contingenti  fissati  dalla  predetta
tabella 2 per le diverse funzioni del personale di  magistratura,  le
piante organiche della Corte di cassazione e della  Procura  generale
della Repubblica presso la Corte di cassazione sono  state  ampliate,
rispettivamente, in ragione di 4 posti di presidente di sezione e  48
posti di consigliere e di 1 posto di avvocato generale e 17 posti  di
sostituto procuratore generale; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma   432,   che   provvede
all'integrale sostituzione del Capo  II  della  richiamata  legge  n.
48/2001,  prevedendo,  tra  l'altro,   l'istituzione   delle   piante
organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione  dei
magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del
distretto che versino in condizioni critiche di rendimento; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre  2020,  registrato  alla
Corte  dei  conti  il  7  ottobre  2020,  con  il  quale  sono  state
rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli
uffici giudiziari di merito in attuazione  dell'art.  1,  comma  379,
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  distribuendo  tra  i  singoli
presidi 422 delle 600 unita' recate in aumento dalla medesima norma; 
  Vista  la  proposta  di  determinazione  delle   piante   organiche
flessibili distrettuali tramessa dal Ministro,  in  data  30  ottobre
2020, al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  con  cui  viene
individuato  in  176  unita'  il  contingente  complessivo  nazionale
nonche' il numero di unita' assegnate a ciascun distretto, definendo,
in ottemperanza alla previsione normativa, in 122 unita' il numero di
magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti ed in 54 unita' il
numero di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti; 
  Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore  della
magistratura  nella  seduta  dell'8  settembre  2021,  in   fase   di
valutazione  ai  fini   della   prossima   emanazione   del   decreto
ministeriale previsto  dall'art.  4  della  legge  n.  48/2001,  come
novellato dalla citata legge n. 160/2019; 
  Visto il successivo art.  5  della  medesima  legge  con  cui  sono
individuate le ipotesi nelle quali i magistrati della pianta organica
flessibile  distrettuale  sono  destinati   alla   sostituzione   del
personale di magistratura nei casi di assenza dall'ufficio; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 48/2001
come novellato dalla  citata  legge  n.  160/2019,  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore  della
magistratura, devono essere individuate  le  condizioni  critiche  di
rendimento che danno luogo  all'assegnazione  e  la  relativa  durata
minima, nonche' i criteri di priorita'  per  destinare  i  magistrati
della pianta organica flessibile distrettuale alla  sostituzione  nei
casi di assenza dal servizio ovvero per  l'assegnazione  agli  uffici
che versino in condizioni critiche di rendimento; 
  Ritenuto che la norma innanzi  citata  demanda  al  Ministro  della
giustizia,   nell'ambito   delle    prerogative    costituzionalmente
attribuite in  ordine  all'organizzazione  ed  al  funzionamento  dei
servizi relativi alla giustizia, l'individuazione, mediante specifico
decreto, della tipologia di situazioni che  integrano  le  condizioni
critiche di  rendimento  idonee  a  dar  luogo  all'assegnazione  dei
magistrati  delle  piante  organiche  flessibili  ai  singoli  uffici
giudiziari; 
  Considerato che, col medesimo decreto,  deve  essere  stabilita  la
durata minima del periodo di assegnazione dei magistrati  ai  singoli
uffici, in funzione delle concrete esigenze  da  soddisfare  e  degli
specifici obiettivi da raggiungere in termini  di  superamento  delle
criticita', nonche' i criteri di priorita' da seguire nel  dar  luogo
alle sostituzioni ovvero alle assegnazioni; 
  Valutato, preliminarmente, che le funzioni attribuite  alle  piante
organiche  flessibili   distrettuali   assorbono   integralmente   le
attivita'  in  precedenza  rimesse  alla  competenza  del  magistrato
distrettuale, estendendone l'ambito di applicabilita' non  solo  alla
sostituzione  di  magistrati  assenti  dal  servizio,  ma   anche   a
fronteggiare   predeterminate   situazioni   di   disagio   operativo
riscontrate presso uno o piu' uffici giudiziari del distretto,  anche
indipendentemente dall'assenza dei magistrati in organico; 
  Ritenuto,  in  linea  generale,  che  le  condizioni  critiche   di
rendimento possono essere  riferite  a  criticita'  di  funzionamento
dell'ufficio giudiziario legate ad eventi non prevedibili, di elevata
gravita' e di portata ampia e generale, ovvero connesse ad indicatori
specifici, elaborati sulla base dei dati statistici  rilevati  presso
gli uffici, confrontando i valori del singolo ufficio  con  i  valori
medi del distretto  di  appartenenza  ovvero  individuati  a  livello
nazionale; 
  Considerato che, in tale contesto, si rende necessario tener  conto
della specificita'  delle  attivita'  e  dei  flussi  giudiziari  che
connotano  gli   uffici   giudicanti   e   gli   uffici   requirenti,
individuando, per ciascuna tipologia, le fattispecie che integrano le
suddette condizioni; 
  Ritenuto che, al fine di garantire un adeguato e funzionale impiego
della nuova figura di magistrato, la durata minima  dell'assegnazione
dei magistrati della pianta  organica  flessibile  distrettuale  puo'
essere determinato in un anno, in coerenza con i termini fissati  per
l'istituto previsto dall'art. 110 del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12; 
  Ritenuto, altresi', che,  nell'assegnazione  dei  magistrati  della
pianta organica flessibile distrettuale, carattere  prioritario  deve
essere  riconosciuto   alle   condizioni   critiche   di   rendimento
determinate  da  eventi  eccezionali  di  portata  ampia  e  generale
rispetto alle situazioni di disagio operativo riferite ad  indicatori
specifici, nonche', fatta salva la fattispecie prevista dall'art.  5,
comma 4, del presente decreto, sulla destinazione in sostituzione  di
magistrati assenti dal servizio; 
  Ritenuto, inoltre, che, nella definizione delle condizioni critiche
di rendimento degli uffici giudiziari ai fini  dell'assegnazione  dei
magistrati della  pianta  organica  flessibile  distrettuale  occorre
considerare come prioritari gli obiettivi del PNRR,  con  particolare
riferimento  alla  riduzione  dell'arretrato  e  della   durata   dei
procedimenti,  nonche'  le  esigenze  connesse  alla  attuazione  del
decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  in  relazione  alla
necessita' di specializzazione professionale nei settori della  crisi
dell'impresa e delle procedure concorsuali; 
  Considerato  che,  ove  non  ricorrano   le   condizioni   per   la
destinazione  dei  magistrati  della   pianta   organica   flessibile
distrettuale alla sostituzione  nei  casi  di  assenza  dal  servizio
ovvero per l'assegnazione agli uffici che  versino  nelle  condizioni
critiche di rendimento individuate nel presente decreto, questi  sono
assegnati all'ufficio del distretto con le  maggiori  percentuali  di
scopertura effettiva in attuazione dell'art. 7, comma 3, della  legge
13 febbraio 2001, n. 48, come  modificato  dall'art.  1,  comma  432,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Acquisito il parere espresso al riguardo  dal  Consiglio  superiore
della magistratura nella seduta del 22 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) iscrizioni: il numero dei procedimenti iscritti  nei  registri
dell'ufficio giudiziario nel corso di ciascun anno; 
    b) pendenze: il numero dei procedimenti in carico  all'ufficio  e
non definiti al 31 dicembre di ciascun anno; 
    c) pendenze pro capite: il numero dei  procedimenti  pendenti  in
carico all'ufficio al 31 dicembre di ciascun anno  in  rapporto  alla
pianta organica vigente alla medesima data; 
    d) arretrato civile: il sottoinsieme  dei  procedimenti  pendenti
che risultano non definiti entro  i  termini  di  ragionevole  durata
previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89; 
    e) turn-over: il numero  di  «uscite»  di  magistrati  registrate
presso  ciascun  ufficio   giudiziario   in   rapporto   all'organico
complessivo in un arco temporale annuale o pluriennale,  considerando
tutti i trasferimenti da una sede all'altra, nonche' i casi in cui e'
stato autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo  per  lo
svolgimento di funzioni diverse da  quelle  giurisdizionali,  secondo
l'ultima rilevazione operata in materia dal Consiglio superiore della
magistratura; 
    f) tasso di scopertura: la percentuale dei posti  non  coperti  -
scopertura effettiva - di  ciascun  ufficio  rispetto  alla  relativa
pianta organica. 
  2. Il Ministro della giustizia  ed  il  Consiglio  superiore  della
magistratura,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,  provvedono
annualmente al monitoraggio ed alla pubblicazione sui rispettivi siti
istituzionali dei dati riferiti alle definizioni di cui al comma 1 ed
agli indicatori di cui al presente decreto.