Art. 4 
 
Durata minima dell'assegnazione dei magistrati della pianta  organica
                       flessibile distrettuale 
 
  1. L'assegnazione dei magistrati della pianta  organica  flessibile
distrettuale  agli  uffici   giudiziari   compresi   nei   rispettivi
distretti, per fronteggiare le condizioni critiche di  rendimento  di
cui al presente decreto, non puo' avere durata inferiore ad un anno. 
  2. Il termine di cui al comma 1 e' derogabile nei casi  in  cui  si
renda necessario fronteggiare  le  sopravvenute  condizioni  critiche
individuate dall'art. 2, lettera a), b) e dall'art. 3, lettera  a)  e
b).