Art. 4 Durata minima dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale 1. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti, per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di cui al presente decreto, non puo' avere durata inferiore ad un anno. 2. Il termine di cui al comma 1 e' derogabile nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate dall'art. 2, lettera a), b) e dall'art. 3, lettera a) e b).