Art. 5 Criteri di priorita' per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale 1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'art. 2, lettera a), b) e all'art. 3, lettera a), b). 2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'art. 2 e nell'art. 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate. 3. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento di cui all'art. 2, lettera a), b), c) e all'art. 3, lettera a), b) riveste carattere prioritario rispetto alla loro destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio nei casi specificatamente indicati all'art. 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui le assenze per malattia o altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una sensibile e grave riduzione delle presenze effettive rispetto all'organico dell'ufficio, per cui il provvedimento di destinazione in sostituzione risultera' prioritario rispetto all'assegnazione connessa alla sussistenza delle condizioni critiche di rendimento.