Art. 5 
 
Criteri di priorita' per l'assegnazione dei magistrati  della  pianta
                  organica flessibile distrettuale 
 
  1.  Nell'assegnazione  dei   magistrati   della   pianta   organica
flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via
prioritaria,  della  sussistenza   delle   condizioni   critiche   di
rendimento individuate all'art. 2,  lettera  a),  b)  e  all'art.  3,
lettera a), b). 
  2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta  organica
flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel  rispetto  della
previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio  2001,
n. 48,  le  ulteriori  condizioni  critiche  di  rendimento  indicate
nell'art.  2  e  nell'art.   3   sono   considerate   preferibilmente
nell'ordine in cui sono elencate. 
  3. L'assegnazione dei magistrati della pianta  organica  flessibile
distrettuale  agli  uffici  giudiziari  per  la   sussistenza   delle
condizioni critiche di rendimento di cui all'art. 2, lettera a),  b),
c) e  all'art.  3,  lettera  a),  b)  riveste  carattere  prioritario
rispetto alla loro destinazione in sostituzione di magistrati assenti
dal servizio nei casi specificatamente indicati all'art. 5, comma  1,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
le assenze  per  malattia  o  altro  impedimento  ovvero  le  vacanze
d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino
una sensibile e grave riduzione  delle  presenze  effettive  rispetto
all'organico dell'ufficio, per cui il provvedimento  di  destinazione
in  sostituzione  risultera'  prioritario  rispetto  all'assegnazione
connessa alla sussistenza delle condizioni critiche di rendimento.