Art. 10 
 
             Definizione dell'Accordo per l'innovazione 
 
  1. Nel caso in cui l'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, comma
1 e la fase  di  interlocuzione  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  si
concludano  con  esito  positivo,  si  procede  alla   sottoscrizione
dell'Accordo per l'innovazione, nel quale sono  indicati  i  seguenti
elementi: 
    a) le finalita' dell'Accordo; 
    b) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo  che  intendono
cofinanziare l'iniziativa di ricerca e sviluppo; 
    c)  le  imprese  coinvolte  nell'attuazione   dell'Accordo,   con
l'indicazione per ciascuna di esse dei  relativi  impegni  in  merito
all'attuazione dell'Accordo; 
    d) il progetto di ricerca e sviluppo  da  realizzare  nell'ambito
dell'Accordo  con  l'indicazione  dei  costi  ammissibili  a  seguito
dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, suddivisi per attivita'
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 
    e) il quadro finanziario dell'Accordo con  la  definizione  degli
impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici; 
    f) la misura e la forma delle  agevolazioni  concedibili  per  il
progetto  di   ricerca   e   sviluppo   da   realizzare   nell'ambito
dell'Accordo; 
    g) i termini per la realizzazione dell'Accordo; 
    h) le modalita' di versamento delle risorse delle regioni,  delle
province autonome e delle altre amministrazioni  sottoscrittrici  nel
Fondo per la crescita sostenibile. 
  2.  Il  Ministero  puo'  sottoscrivere  l'Accordo  e  agevolare  il
progetto di ricerca e sviluppo anche in assenza  del  cofinanziamento
delle   regioni   e   delle   province   autonome.   A   tal    fine,
l'indisponibilita' al cofinanziamento e' accertata qualora non vi sia
un  pronunciamento  da  parte  dell'amministrazione   cofinanziatrice
entro venti giorni  dalla  trasmissione  della  positiva  valutazione
della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 5. 
  3. L'Accordo per l'innovazione, fermo restando quanto  previsto  al
comma 2, e' sottoscritto  dal  Ministero,  dai  soggetti  proponenti,
dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre  amministrazioni
pubbliche interessate.