Art. 10 Definizione dell'Accordo per l'innovazione 1. Nel caso in cui l'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, comma 1 e la fase di interlocuzione di cui all'art. 9, comma 4, si concludano con esito positivo, si procede alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, nel quale sono indicati i seguenti elementi: a) le finalita' dell'Accordo; b) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo che intendono cofinanziare l'iniziativa di ricerca e sviluppo; c) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo; d) il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo con l'indicazione dei costi ammissibili a seguito dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, suddivisi per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; e) il quadro finanziario dell'Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici; f) la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo; g) i termini per la realizzazione dell'Accordo; h) le modalita' di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel Fondo per la crescita sostenibile. 2. Il Ministero puo' sottoscrivere l'Accordo e agevolare il progetto di ricerca e sviluppo anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome. A tal fine, l'indisponibilita' al cofinanziamento e' accertata qualora non vi sia un pronunciamento da parte dell'amministrazione cofinanziatrice entro venti giorni dalla trasmissione della positiva valutazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 5. 3. L'Accordo per l'innovazione, fermo restando quanto previsto al comma 2, e' sottoscritto dal Ministero, dai soggetti proponenti, dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.