Art. 11 Decreto di concessione 1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, il Ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione, qualora non gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. 2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al comma 3. 3. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni e, ove nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l'altro, l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, la tipologia e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il Codice unico di progetto, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato eventualmente concesso, nonche' le condizioni di revoca. 4. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il decreto di concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.