Art. 11 
 
                       Decreto di concessione 
 
  1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo  per  l'innovazione,
il  Ministero  invita  i  soggetti   proponenti   a   presentare   la
documentazione utile alla definizione  del  decreto  di  concessione,
qualora non  gia'  prodotta  in  precedenza.  I  soggetti  che  hanno
presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il
mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire al  Ministero
entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta  sottoscrizione
dell'Accordo per l'innovazione, pena  il  rigetto  della  domanda  di
agevolazioni, e costituisce condizione per l'adozione del decreto  di
concessione di cui al comma 3. 
  3. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione  da  parte
del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti
salvi i termini previsti  dall'art.  92  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  in
merito  al  rilascio  delle  informazioni  antimafia,  procede   alla
registrazione e alle verifiche dell'aiuto  individuale  sul  Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui  all'art.  52  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni  e,  ove
nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l'altro,
l'indicazione delle spese e dei costi  ammissibili,  la  tipologia  e
l'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili,  il  Codice  unico  di
progetto, gli impegni a carico del  soggetto  beneficiario  anche  in
ordine  agli  obiettivi,  tempi  e  modalita'  di  realizzazione  del
progetto, le modalita' di restituzione  del  finanziamento  agevolato
eventualmente concesso, nonche' le condizioni di revoca. 
  4. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il
decreto di concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla notifica
individuale e alla successiva valutazione da parte della  Commissione
europea, secondo quanto  previsto  dalla  disciplina  comunitaria  in
materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,   sviluppo   e
innovazione.