Art. 12 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal  Ministero,  sulla  base  delle
richieste  per  stato  d'avanzamento  del  progetto  presentate   dal
soggetto beneficiario, nel numero  massimo  di  5,  piu'  l'ultima  a
saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 
  2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al  Ministero
secondo le modalita' indicate con i provvedimenti di cui all'art.  8,
comma 1. Con il medesimo  provvedimento  sono  resi  disponibili  gli
schemi per le  richieste  di  erogazione,  nonche'  i  criteri  e  le
modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili. 
  3. Ai fini dell'erogazione per stati di  avanzamento,  il  soggetto
beneficiario deve presentare  idonea  documentazione,  relativa  alle
attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti  in
un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di  semestre,
a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel  caso  in
cui  il  progetto  sia  avviato   successivamente   al   decreto   di
concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data del medesimo
decreto di concessione, indipendentemente dalla  cadenza  semestrale.
Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere  comprovati
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore  probatorio
equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali  sono
applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi degli articoli 67
e 68 del regolamento (UE) 1303/2013 e degli  articoli  53  e  54  del
regolamento (UE) 2021/1060, come individuate dai provvedimenti di cui
all'art. 8, comma 1. I pagamenti dei titoli  di  spesa  e  dei  costi
devono essere effettuati con modalita' che consentano la  loro  piena
tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento
contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 
  4.  L'Accordo  per  l'innovazione  puo'  prevedere  che  la   prima
erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo
del 30 per cento del totale delle agevolazioni  concesse,  in  favore
delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione
di fideiussione bancaria  o  polizza  assicurativa.  In  alternativa,
l'Accordo puo' prevedere, sempre previa presentazione di fideiussione
bancaria  o  polizza  assicurativa,  che  sia  erogato  a  titolo  di
anticipazione l'intero finanziamento agevolato. 
  5. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna  tipologia
agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento
agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo  di
anticipazione, non puo' superare il novanta per  cento  del  relativo
importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore.  Il
residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre  dall'ultimo
stato  di  avanzamento  o,  se  non  sufficiente,  anche  da   quello
immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui
il finanziamento agevolato sia interamente erogato in  anticipazione,
viene erogato a saldo,  come  regolato  dal  comma  7,  del  presente
articolo. 
  6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette al Ministero, entro tre mesi dalla data di ultimazione  del
progetto, un rapporto tecnico finale  concernente  il  raggiungimento
degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese  e  ai  costi
complessivi sostenuti. 
  7.  Le   erogazioni   sono   disposte,   compatibilmente   con   la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e  salvo  eventuali
richieste di  integrazione  della  documentazione  presentata,  entro
sessanta giorni dalla ricezione dello stato di  avanzamento  e  della
relativa documentazione, fatta salva  l'erogazione  a  saldo  che  e'
disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della  documentazione
finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle  verifiche
di cui all'art. 13,  comma  3,  e  degli  accertamenti  sull'avvenuta
realizzazione  di  ciascun  progetto  e  l'adozione  del  decreto  di
concessione definitivo di cui all'art. 13, comma 5. 
  8. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna  richiesta  di
erogazione, il Ministero provvede a: 
    a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a
corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita'; 
    b) verificare la pertinenza,  la  congruita'  e  l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati; 
    c) verificare che le spese e i costi siano  stati  effettivamente
sostenuti e pagati e che  siano  stati  rendicontati  secondo  quanto
previsto dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1; 
    d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di  cui  all'art.
6, comma 10; 
    e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del  rapporto
tecnico presentato dal soggetto beneficiario; 
    f)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario; 
    g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il
rimborso  delle  rate  relative  ad  eventuali  altri   finanziamenti
ottenuti a valere sul  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46; 
    h) verificare che il soggetto beneficiario  non  rientri  tra  le
imprese che hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea; 
    i) calcolare le agevolazioni spettanti; 
    l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato  di  avanzamento,
una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 13, comma 3; 
    m) erogare le quote di agevolazioni, come  determinate  ai  sensi
del presente articolo.