Art. 17 
 
               Monitoraggio, valutazione e pubblicita' 
 
  1.  Il  Ministero  attua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e  dell'efficacia  degli
interventi di cui al presente decreto, anche in termini  di  ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui
all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2. Ai sensi dell'art. 25, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle  agevolazioni  sono
tenuti  a  trasmettere  al  Ministero  la  documentazione  utile   al
monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i  termini
di  trasmissione  delle  relative  informazioni  sono  indicati   nei
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
  3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui  all'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013,  sono  determinati
tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati  con
i provvedimenti di cui all'art. 8,  comma  1.  Tali  indicatori  e  i
relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di
cambiamenti della situazione di contesto, o a  seguito  di  modifiche
procedurali che  incidano  sulla  tempistica  e  sulle  modalita'  di
realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati. 
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: 
    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti   tecnici   periodici   disposte   dal   Ministero,    anche
successivamente alla conclusione dei programmi agevolati; 
    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli
disposti dal Ministero, nonche' da  competenti  organismi  statali  o
comunitari  competenti  in  materia,  anche  mediante   ispezioni   e
sopralluoghi, al fine di verificare lo  stato  di  avanzamento  delle
iniziative e le condizioni per il  mantenimento  delle  agevolazioni,
mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni  e  tutti  i
documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi  alle
agevolazioni; 
    c) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
disposte dal Ministero. 
  5. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1 sono definite  le
ulteriori disposizioni per il monitoraggio  dei  progetti  agevolati,
tenuto conto dei vincoli stabiliti per l'utilizzo delle  risorse  del
PNC. 
  6. Il Ministero, in ogni caso, presidia e vigila sul rispetto delle
condizioni e delle tempistiche previste per il  raggiungimento  degli
obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'intervento  «Accordi  per
l'innovazione», cosi'  come  individuati  nella  scheda  progetto  in
allegato al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio  2021  e  dai  successivi  eventuali   atti   modificativi   e
integrativi e adotta le opportune misure per tutelare  gli  interessi
finanziari dell'Unione europea e per garantire il  corretto  utilizzo
dei fondi.