Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto i seguenti soggetti: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i centri di ricerca. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare  progetti  anche
congiuntamente tra  loro,  fino  a  un  massimo  di  cinque  soggetti
co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di  un  progetto
congiunto anche gli organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti
afferenti alle aree di intervento riportate ai numeri  16,  17  e  18
dell'allegato n. 2, anche  le  imprese  agricole  che  esercitano  le
attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile. 
  3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere  realizzati
mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o  ad  altre
forme   contrattuali   di    collaborazione,    quali,    a    titolo
esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo  di  partenariato.   Il
contratto di rete o le altre  forme  contrattuali  di  collaborazione
devono configurare una concreta  collaborazione  che  sia  stabile  e
coerente rispetto all'articolazione  delle  attivita',  espressamente
finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare,
il contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,
del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 e le imprese  agricole  di  cui  al
comma 2, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni  di
cui all'art. 8, comma 3, devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel registro delle imprese; i soggetti non residenti  nel  territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica  riconosciuta  nello
Stato  di  residenza  come  risultante  dall'omologo  registro  delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli  ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione delle agevolazioni la disponibilita' di  almeno  una  sede
secondaria nel territorio nazionale ed il rispetto degli  adempimenti
di cui all'art.  9  terzo  comma,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a  procedure
concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta',  cosi'  come  individuata  all'art.  2,  punto  18,  del
regolamento GBER; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente  puo'
fare riferimento anche  ai  bilanci  consolidati  del  gruppo  a  cui
appartiene o ai bilanci di una delle societa'  che  ne  detiene  alla
data di presentazione della domanda di  agevolazioni  una  quota  non
inferiore al venti per cento del proprio capitale  sociale.  In  tale
ultimo caso, il  soggetto  proponente  e'  tenuto  a  presentare  una
specifica lettera di patronage con la quale la societa'  che  detiene
la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno alla  regolare
esecuzione  dell'iniziativa  proposta  nonche'  l'impegno  di  natura
finanziaria alla restituzione delle agevolazioni  concesse  a  favore
del soggetto proponente ed eventualmente  revocate  per  una  o  piu'
delle cause previste dalla  normativa,  comprensive  degli  eventuali
interessi; 
    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    f)  qualora  richiesto,  presentare  un'adeguata   capacita'   di
rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un
valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8. 
  5. Gli organismi di  ricerca,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, devono possedere, ove  compatibili  in  ragione  della  loro
forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di
cui di cui alle lettere c) e f). 
  6. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con
sentenza  definitiva  o   decreto   penale   di   condanna   divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che
costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta
progettuale; 
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed  integrazioni  o  altra
sanzione che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione; 
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o
comunque a cio' ostative.