Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell'allegato n. 1, nell'ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo pilastro del Programma «Orizzonte Europa» e riportate nell'allegato n. 2. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale; b) riguardare una sola delle aree di intervento del Programma «Orizzonte Europa», riportate nell'allegato n. 2; c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3 e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'art. 11. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a sei mesi. In ogni caso, i progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2026 al fine di assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del PNC; f) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi; g) rispettare le eventuali ulteriori condizioni previste dall'accordo e dal decreto di concessione di cui all'art. 11.