Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale,  strettamente  connesse  tra  di  loro   in   relazione
all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate  alla  realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento  di
prodotti, processi o servizi esistenti,  tramite  lo  sviluppo  delle
tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate  nell'allegato  n.
1, nell'ambito di specifiche  aree  di  intervento  riconducibili  al
secondo  pilastro  del  Programma  «Orizzonte  Europa»  e   riportate
nell'allegato n. 2. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni,  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel
territorio nazionale; 
    b) riguardare una sola delle aree  di  intervento  del  Programma
«Orizzonte Europa», riportate nell'allegato n. 2; 
    c) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 
    d)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3 e, comunque,  pena
la revoca, non  oltre tre  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione  del
decreto di concessione di cui all'art. 11.  Per  data  di  avvio  del
progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del  primo  impegno
giuridicamente vincolante a  ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure  la  data
di inizio dell'attivita' del personale interno, a  seconda  di  quale
condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve  essere
espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a
trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla  stessa  data  di
avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445; 
    e) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore
a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il
Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del
progetto non superiore a sei mesi. In ogni caso,  i  progetti  devono
essere conclusi entro il 31 dicembre 2026 al fine  di  assicurare  il
rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi  previsti
nell'ambito del PNC; 
    f) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il  5  per
cento in tutti gli altri casi; 
    g)  rispettare  le  eventuali   ulteriori   condizioni   previste
dall'accordo e dal decreto di concessione di cui all'art. 11.