Art. 5 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi a: 
    a) il personale dipendente del soggetto proponente o in  rapporto
di  collaborazione  con  contratto  a  progetto,  con  contratto   di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico  assegno  di
ricerca, limitatamente a  tecnici,  ricercatori  ed  altro  personale
ausiliario, nella misura in cui sono  impiegati  nelle  attivita'  di
ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi  del
personale con mansioni amministrative, contabili  e  commerciali.  Le
spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia
di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le  spese  del
personale di cui al decreto 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del
presente decreto; 
    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il
progetto  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   sia   inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili  solo  le  quote  di
ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli  strumenti  e  le
attrezzature, o  parte  di  essi,  per  caratteristiche  d'uso  siano
caratterizzati da una vita utile pari o  inferiore  alla  durata  del
progetto, i relativi costi possono essere  interamente  rendicontati,
previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e  positiva
valutazione del Ministero; 
    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per
l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali calcolate su base forfettaria  nella  misura
del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto,  secondo
quanto stabilito dall'art. 35 del regolamento (UE) n. 2021/695; 
  e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento
(UE) 1303/2013 e dell'art. 74 paragrafo 1, lettera a), punto i),  del
regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi  di
un sistema di contabilita' separata o  di  un'adeguata  codificazione
contabile atta a tenere separate tutte  le  transazioni  relative  al
progetto agevolato; inoltre,  i  costi  sostenuti  nell'ambito  delle
attivita'   di   sviluppo   sperimentale   devono   essere   rilevati
separatamente da quelli  sostenuti  nell'ambito  delle  attivita'  di
ricerca industriale. 
  3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore
a 500,00 euro al netto di IVA.