Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto
alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei  limiti
delle  intensita'  massime  di  aiuto,  comprensive  delle  eventuali
maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento  GBER,
a valere sulle risorse messe  a  disposizione  dalle  amministrazioni
sottoscrittrici dell'accordo  per  l'innovazione,  nel  rispetto  dei
seguenti limiti e criteri: 
    a) il limite massimo dell'intensita' d'aiuto  delle  agevolazioni
concedibili e' pari al 50% (cinquanta percento) dei costi ammissibili
di ricerca industriale e al  25%  (venticinque  percento)  dei  costi
ammissibili di sviluppo sperimentale; 
    b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, e'  concedibile
esclusivamente ai soggetti elencati  all'art.  3,  comma  1  ed  alle
imprese agricole di cui all'art. 3,  comma  2,  nel  limite  del  20%
(venti percento) del totale dei costi ammissibili di progetto. 
  2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato  in  forma  congiunta
attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e  uno
o piu' organismi di ricerca, il Ministero riconosce  a  ciascuno  dei
soggetti proponenti, nel  limite  dell'intensita'  massima  di  aiuto
stabilita dall'art.  25,  paragrafo  6,  del  regolamento  GBER,  una
maggiorazione del contributo diretto alla spesa di cui  al  comma  1,
lettera a), fino a 10  punti  percentuali  per  le  piccole  e  medie
imprese e gli organismi di ricerca e fino a 5 punti  percentuali  per
le grandi imprese. 
  3.  Fermo   restando   l'ammontare   massimo   delle   agevolazioni
concedibili definito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, le  regioni
e le altre amministrazioni pubbliche  sottoscrittrici  degli  accordi
quadro  di  cui  all'art.  7,  possono  cofinanziare  l'Accordo   per
l'innovazione  mettendo  a  disposizione   le   risorse   finanziarie
necessarie alla concessione  di  un  contributo  diretto  alla  spesa
ovvero, in  alternativa,  di  un  finanziamento  agevolato,  per  una
percentuale almeno pari al 5  per  cento  dei  costi  e  delle  spese
ammissibili complessivi. 
  4.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto
anni, oltre un periodo di preammortamento  fino  all'ultimazione  del
progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla
data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare,
in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli
interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento  avviene  a
rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno  e  il  31
dicembre di  ogni  anno.  Il  rimborso  del  finanziamento  agevolato
avviene secondo il  relativo  piano  di  ammortamento  alle  medesime
scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate
di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da  parte  del
soggetto  beneficiario  degli  importi  dovuti   sulla   contabilita'
speciale n. 1726 «Interventi aree depresse». 
  6. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al venti  per  cento
del tasso di riferimento, vigente  alla  data  di  concessione  delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
  7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinata  ai  sensi  del  presente
articolo superi  l'intensita'  massima  stabilita  dall'art.  25  del
regolamento GBER, l'importo del  contributo  diretto  alla  spesa  e'
ridotto al fine di garantire il rispetto della  predetta  intensita'.
In particolare, per la quantificazione  dell'equivalente  sovvenzione
lordo del finanziamento  agevolato,  il  tasso  di  riferimento  deve
essere  definito,  a  partire  dal  tasso   base   pubblicato   dalla
Commissione         europea         nel         sito         internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html secondo quanto previsto dalla comunicazione  della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   paragrafo   97   della
comunicazione C(2020) 1863 final  del  19  marzo  2020  e  successive
modificazioni ed integrazioni, la concessione delle  agevolazioni  di
cui al presente articolo e' subordinata alla notifica  individuale  e
alla successiva autorizzazione da  parte  della  Commissione  europea
qualora: 
    a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili
riconducibili  all'attivita'  di   ricerca   industriale,   l'importo
dell'aiuto sia superiore a 20 (venti) milioni di euro per  impresa  e
per progetto; 
    b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili
riconducibili  all'attivita'  di  sviluppo  sperimentale,   l'importo
dell'aiuto sia superiore a 15 (quindici) milioni di euro per  impresa
e per progetto. 
  9. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
dal decreto di concessione di cui all'art. 11. 
  10. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche,
che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati
ai sensi dei regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre
2013.