Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri: a) il limite massimo dell'intensita' d'aiuto delle agevolazioni concedibili e' pari al 50% (cinquanta percento) dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale; b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, e' concedibile esclusivamente ai soggetti elencati all'art. 3, comma 1 ed alle imprese agricole di cui all'art. 3, comma 2, nel limite del 20% (venti percento) del totale dei costi ammissibili di progetto. 2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o piu' organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensita' massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese. 3. Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili definito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli accordi quadro di cui all'art. 7, possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. 4. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726 «Interventi aree depresse». 6. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html 7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 8. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 97 della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora: a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 20 (venti) milioni di euro per impresa e per progetto; b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 15 (quindici) milioni di euro per impresa e per progetto. 9. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto dal decreto di concessione di cui all'art. 11. 10. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.