Art. 7 
 
  Accordi quadro per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo 
 
  1. Le regioni, le province  autonome  e  le  altre  amministrazioni
pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo
di rilevanza strategica, in termini di capacita' di favorire percorsi
di innovazione orientati  all'accrescimento  della  competitivita'  e
della produttivita' di  specifici  ambiti  territoriali,  comparti  e
settori economici, possono sottoscrivere specifici accordi quadro con
il Ministero. 
  2. Al fine dell'attivazione della procedura volta alla  definizione
degli accordi quadro di cui al  comma  1,  le  regioni,  le  province
autonome e le  altre  amministrazioni  pubbliche  interessate  devono
presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse con
le modalita' e secondo gli  schemi  e  le  tempistiche  indicate  dai
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
  3. Esclusivamente i soggetti di cui  al  comma  1,  gia'  firmatari
degli accordi quadro di cui al medesimo comma, possono cofinanziare i
progetti di ricerca oggetto degli accordi per  l'innovazione  di  cui
all'art. 10.