Art. 7 Accordi quadro per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo 1. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacita' di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitivita' e della produttivita' di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono sottoscrivere specifici accordi quadro con il Ministero. 2. Al fine dell'attivazione della procedura volta alla definizione degli accordi quadro di cui al comma 1, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse con le modalita' e secondo gli schemi e le tempistiche indicate dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 3. Esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, gia' firmatari degli accordi quadro di cui al medesimo comma, possono cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli accordi per l'innovazione di cui all'art. 10.