Art. 8 Domanda e procedura di accesso 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 18 sono rese disponibili tramite l'apertura di due sportelli agevolativi. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non puo' essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono, altresi', definiti le modalita' e gli schemi per la presentazione della domanda di agevolazioni e della relativa documentazione, le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di cui all'art. 9, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, le disposizioni di dettaglio in merito ai obblighi in capo alle imprese beneficiarie derivanti dall'utilizzo di risorse del PNC, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 3. La domanda di agevolazione deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente: a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente; b) il piano di sviluppo del progetto; c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.