Art. 8 
 
                   Domanda e procedura di accesso 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 18 sono rese  disponibili
tramite l'apertura di due sportelli agevolativi.  Il  Ministero,  con
provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle  imprese,
procede a definire le modalita' e i termini di apertura  di  ciascuno
degli sportelli per la presentazione delle domande  di  agevolazioni.
Il termine per la presentazione delle domande a  valere  sul  secondo
sportello non puo' essere  antecedente  a  centottanta  giorni  dalla
chiusura del primo sportello agevolativo. 
  2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono,  altresi',  definiti
le modalita' e gli schemi  per  la  presentazione  della  domanda  di
agevolazioni  e  della  relativa  documentazione,  le  condizioni,  i
punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle  domande
di cui all'art. 9, gli indicatori  di  impatto  dell'intervento  e  i
valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle  domande  di
erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione  dei
costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle  imprese,  le
disposizioni di dettaglio in merito ai obblighi in capo alle  imprese
beneficiarie derivanti dall'utilizzo di risorse del PNC, nonche'  gli
eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta  attuazione
dell'intervento agevolativo. 
  3.  La  domanda  di  agevolazione  deve  essere   corredata   della
documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui,
in particolare, quella concernente: 
    a) la scheda tecnica contenente dati e  informazioni  su  ciascun
soggetto proponente; 
    b) il piano di sviluppo del progetto; 
    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto
congiuntamente da piu' soggetti. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili.  Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  proprio  sito  internet,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.