Art. 9 Istruttoria della domanda e fase negoziale 1. Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione e la documentazione di cui all'art. 8, verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta: a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente; b) la coerenza del progetto con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto; c) la conformita' del progetto alle disposizioni nazionali e europee di riferimento, sulla base dei seguenti elementi: i. rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente; ii. conformita' alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento; d) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5; e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile. 2. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita' e' effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 3, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in considerazione delle specificita' connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui alla lettera A dell'allegato n. 3, viene effettuata limitatamente alla capacita' tecnico-organizzativa di cui alla lettera A, numero 1 del medesimo allegato. 3. Qualora, a seguito delle attivita' istruttorie di cui al comma 1, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 4. Il Ministero, anche nelle more delle risultanze istruttorie di cui al comma 1, avvia la fase di interlocuzione con le regioni e province autonome, sottoscrittrici degli accordi quadro di cui all'art. 7, interessate dall'iniziativa di ricerca e sviluppo, trasmettendo loro copia della domanda di agevolazione e della documentazione di cui all'art. 8, comma 3. In tale fase, il Ministero e le altre amministrazioni pubbliche interessate possono individuare le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacita' propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese. 5. A conclusione delle attivita' di cui al comma 1, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Ministero in caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria provvede a trasmettere le risultanze al soggetto proponente ed alle altre amministrazioni di cui al comma 4. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.