Art. 9 
 
             Istruttoria della domanda e fase negoziale 
 
  1.  Il  Ministero,  ricevuta  la  domanda  di  agevolazione  e   la
documentazione di cui all'art. 8, verifica  la  disponibilita'  delle
risorse  finanziarie  e  provvede   all'istruttoria   amministrativa,
finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In
tale ambito, in particolare, valuta: 
    a)  le   caratteristiche   tecnico-economico-finanziarie   e   di
ammissibilita' del soggetto proponente; 
    b) la coerenza del progetto con le  finalita'  dichiarate  e  con
quelle di cui al presente decreto; 
    c) la conformita' del  progetto  alle  disposizioni  nazionali  e
europee di riferimento, sulla base dei seguenti elementi: 
      i. rispetto del principio sancito dall'art. 17 del  regolamento
(UE) 2020/852 di «non arrecare  un  danno  significativo»  (principio
DNSH) contro l'ambiente; 
      ii.  conformita'  alle  ulteriori  disposizioni  nazionali   ed
europee di riferimento; 
    d)     la     fattibilita'     tecnica,     la     sostenibilita'
economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto  del  progetto
di  ricerca  e  sviluppo,  la   sussistenza   delle   condizioni   di
ammissibilita' dello stesso, con  particolare  riferimento  a  quanto
indicato agli articoli 3, 4 e 5; 
    e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal progetto  di  ricerca  e  sviluppo,  nel  rispetto  dei  relativi
parametri, determinando il costo complessivo ammissibile. 
  2. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di  cui  al
comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita'  e'
effettuata sulla base  dei  criteri  riportati  nell'allegato  n.  3,
determinando per ciascuno di  tali  criteri  il  relativo  punteggio,
attribuito secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui  all'art.
8, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi  sono  riferiti
all'insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in
considerazione  delle  specificita'   connesse   alla   loro   natura
giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del  soggetto
proponente di cui alla lettera A dell'allegato n. 3, viene effettuata
limitatamente  alla  capacita'  tecnico-organizzativa  di  cui   alla
lettera A, numero 1 del medesimo allegato. 
  3. Qualora, a seguito delle attivita' istruttorie di cui  al  comma
1, il costo complessivo ammissibile del progetto  dovesse  discendere
al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma  2,  lettera
c), a causa di una riduzione superiore al 20 per  cento  delle  spese
ammissibili esposte nella proposta  progettuale,  il  progetto  viene
dichiarato non ammissibile. 
  4. Il Ministero, anche nelle more delle risultanze  istruttorie  di
cui al comma 1, avvia la fase di  interlocuzione  con  le  regioni  e
province  autonome,  sottoscrittrici  degli  accordi  quadro  di  cui
all'art.  7,  interessate  dall'iniziativa  di  ricerca  e  sviluppo,
trasmettendo  loro  copia  della  domanda  di  agevolazione  e  della
documentazione di cui all'art. 8, comma 3. In tale fase, il Ministero
e le altre amministrazioni pubbliche interessate possono  individuare
le specifiche tecniche e i parametri  del  progetto  suscettibili  di
negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i
risultati  conseguibili  rispetto  agli   obiettivi   dell'intervento
agevolativo e alla capacita' propria del progetto stesso di  incidere
sullo sviluppo tecnologico del Paese. 
  5. A conclusione delle attivita' di cui  al  comma  1,  che  devono
svolgersi entro il termine di  settanta  giorni  dalla  presentazione
della domanda di agevolazione, il Ministero in caso di esito positivo
dell'attivita' istruttoria provvede a trasmettere  le  risultanze  al
soggetto proponente ed alle altre amministrazioni di cui al comma  4.
Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria,  il  Ministero
da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della  domanda
al soggetto proponente, ai  sensi  dell'art.  10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.