Art. 2 Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualita' per lo svolgimento dell'attivita' oleoturistica 1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attivita' oleoturistiche: a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; d) sito o pagina web aziendale; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' oleoturistica; h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolta dall'operatore oleoturistico; i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni; l) l'attivita' di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprieta' organolettiche del prodotto; m) svolgimento delle attivita' di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni. 2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui e' svolta l'attivita' oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui e' svolta l'attivita' oleoturistica.