Art. 3 
 
         Promozione dell'attivita' oleoturistica e controlli 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
promuovere autonomamente, o in collaborazione con  le  organizzazioni
piu' rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con  gli
enti preposti o abilitati, nonche' con  le  Strade  dell'olio  e  del
vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica
per le aziende e per gli addetti,  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto dei requisiti e degli standard minimi  di  cui  al  presente
decreto e di assicurare il miglioramento della qualita'  dei  servizi
offerti. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
istituire   elenchi   degli   operatori   che   svolgono    attivita'
oleoturistiche, in  collaborazione  con  i  comuni  che  ricevono  la
segnalazione certificata di  inizio  attivita',  provvedendo  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa
vigente, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
definiscono le funzioni di vigilanza, di  controllo  e  sanzionatorie
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.