Art. 3 Promozione dell'attivita' oleoturistica e controlli 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni piu' rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonche' con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di assicurare il miglioramento della qualita' dei servizi offerti. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attivita' oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attivita', provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.