IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, n. 6793, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 che prevedono la delega al sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, delle funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e la firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2021, n. 221907 «in materia di disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 18 febbraio 2021, n. 91718»; Considerata la circolare n. 13/D dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli prot. n. 90565/RU del 2 agosto 2013 recante «Disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici»; Ritenuto opportuno stabilire criteri minimi relativi alla valutazione generale di probabilita' di non conformita' per gli operatori biologici coinvolti nell'attivita' di importazione, previsti dall'art. 38, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2018/848; Ritenuto opportuno prorogare l'impiego del Sistema integrato del biologico (SIB) relativamente alle partite accompagnate da un certificato di ispezione (Certificate Organic Inspection - COI) emesso prima del 1° gennaio 2022 e per le quali non si applica l'obbligo di notifica preventiva di arrivo previsto dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2307; Considerati i seguenti documenti della Commissione europea: Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 dicembre 2020,Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation del 16 dicembre 2020 e Guidelines on additional official controls on products originating from India del 7 giugno 2021; Considerato che con nota del 23 dicembre 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto all'Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli di proseguire per il mese di gennaio 2022 con i controlli documentali riguardo alla vidimazione del Certificato di ispezione (Certificate Organic Inspection - COI) ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2021/2306; Considerato che con nota prot. 494660/RU del 24 dicembre 2021 l'Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli ha comunicato la disponibilita' al prosieguo dell'attivita' di controllo e di validazione del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, fino al 31 gennaio 2022; Considerato che con nota del 19 gennaio 2022 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto all'Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli di estendere al 28 febbraio 2022 il prosieguo dell'attivita' di controllo e di validazione del COI espletata dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, inizialmente accordato fino al 31 gennaio 2022; Considerato che con nota prot. 30149/RU del 24 gennaio 2022 l'Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli «si e' resa disponibile a non interrompere le attivita' di validazione del COI successivamente al 31 gennaio p.v. e a continuare ad applicare le disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici di cui alla circolare ADM n. 13/D del 2 agosto 2013, allo stato, fino al 28 febbraio 2022.». Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e sue successive modifiche, di seguito regolamento, dei pertinenti regolamenti delegati di integrazione e dei regolamenti di esecuzione in materia di: a) Controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all'importazione nell'Unione europea; b) Controlli ufficiali sugli operatori di cui all'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2037;