Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Importatore: l'operatore cosi' come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) 2021/2037 iscritto nella categoria «Importatori» dell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049; b) Primo destinatario: l'operatore cosi' come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto 3) del regolamento (UE) 2021/2037 iscritto nella categoria «Importatori» e/o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049; c) Destinatario: l'operatore cosi' come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto 4) del regolamento (UE) 2021/2037 iscritto nella categoria «Importatori» e/o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049; d) Partita: cosi' come definita all'art. 2, paragrafo 1, punto 5) del regolamento (UE) 2021/2037; e) Ministero: il Ministero delle politiche agricole forestali alimentari e forestali; f) Autorita' di controllo: un'autorita' di controllo competente per il settore biologico cosi' come definita all'art. 3, punto 4 del regolamento (UE) 2017/625.