Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Importatore:  l'operatore  cosi'  come  definito  all'art.  2,
paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) 2021/2037  iscritto  nella
categoria  «Importatori»  dell'elenco   nazionale   degli   operatori
biologici, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049; 
    b) Primo destinatario: l'operatore cosi' come  definito  all'art.
2, paragrafo 1, punto 3)  del  regolamento  (UE)  2021/2037  iscritto
nella categoria «Importatori» e/o «Preparatori» di cui all'art. 7 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
1° febbraio 2012, n. 2049; 
    c) Destinatario: l'operatore  cosi'  come  definito  all'art.  2,
paragrafo 1, punto 4) del regolamento (UE) 2021/2037  iscritto  nella
categoria «Importatori» e/o  «Preparatori»  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
1° febbraio 2012, n. 2049; 
    d) Partita: cosi' come definita all'art. 2, paragrafo 1, punto 5)
del regolamento (UE) 2021/2037; 
    e) Ministero: il Ministero  delle  politiche  agricole  forestali
alimentari e forestali; 
    f) Autorita' di controllo: un'autorita' di  controllo  competente
per il settore biologico cosi' come definita all'art. 3, punto 4  del
regolamento (UE) 2017/625.