Art. 4 
 
                 Controlli ufficiali sugli operatori 
 
  1. Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del regolamento gli organismi
di controllo assicurano, per ogni operatore di cui all'art. 2,  comma
1, lettere a), b) e  c)  del  presente  decreto,  una  frequenza  dei
controlli basata su una specifica  valutazione  del  rischio  di  non
conformita' tenendo conto dei criteri minimi riportati  nell'Allegato
1 del presente decreto. 
  2. I restanti fattori di rischio previsti all'art. 38, paragrafo  2
del  regolamento  devono  essere  opportunamente  considerati   dagli
organismi di controllo in fase  di  stesura  del  proprio  piano  dei
controlli.