Art. 5 
 
            Controlli ufficiali sulle partite biologiche 
                          e in conversione 
 
  1. Il Ministero  affida  i  compiti  relativi  al  controllo  sulle
partite  biologiche  e  in  conversione  destinati   all'importazione
nell'Unione europea ad una autorita' di controllo. 
  2.   L'autorita'   di   controllo,   individuata   con   successivo
provvedimento, risponde ai requisiti previsti dall'art. 5,  paragrafi
1 e 4 del regolamento (UE) 2017/625. 
  3. L'autorita' di controllo effettua i  controlli  documentali,  di
identita' e fisici cosi' come previsto dai paragrafi pertinenti degli
articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306. 
  4. L'autorita' di controllo decide in  merito  a  ciascuna  partita
cosi' come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del
regolamento (UE) 2021/2306. 
  5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento, il Ministero
definisce la valutazione della probabilita' di non  conformita'  alle
disposizioni del regolamento  che  determina  la  frequenza  con  cui
l'autorita' di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di
prodotti biologici e in conversione prima della  loro  immissione  in
libera pratica sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione
europea.