Art. 5 Controlli ufficiali sulle partite biologiche e in conversione 1. Il Ministero affida i compiti relativi al controllo sulle partite biologiche e in conversione destinati all'importazione nell'Unione europea ad una autorita' di controllo. 2. L'autorita' di controllo, individuata con successivo provvedimento, risponde ai requisiti previsti dall'art. 5, paragrafi 1 e 4 del regolamento (UE) 2017/625. 3. L'autorita' di controllo effettua i controlli documentali, di identita' e fisici cosi' come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306. 4. L'autorita' di controllo decide in merito a ciascuna partita cosi' come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306. 5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento, il Ministero definisce la valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento che determina la frequenza con cui l'autorita' di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.