Art. 6 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Per le partite accompagnate da un Certificato di ispezione (COI)
emesso prima del 1° gennaio  2022,  gli  importatori  trasmettono  al
Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i
servizi resi disponibili dal Sistema integrato  del  biologico  (SIB)
entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al  posto  di
controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica. 
  2. Le eventuali  modifiche  alle  comunicazioni  di  cui  al  comma
precedente,  devono  essere   trasmesse   dagli   importatori   entro
ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. 
  3. Le procedure operative  per  l'utilizzazione  dei  servizi  resi
disponibili  dal  SIB  e  dedicati  alle  disposizioni  del  presente
articolo sono  reperibili  presso  il  portale  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  4. L'importatore, ove richiesto dalle autorita'  competenti  o  dal
proprio  organismo  di  controllo,  ha  l'obbligo  di  fornire   ogni
eventuale integrazione alle comunicazioni  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  5. Gli organismi di controllo verificano che le  comunicazioni,  di
cui al comma 1 del presente articolo, contengano  elementi  idonei  a
consentire  che  l'importazione  avvenga  in  conformita'  a   quanto
indicato nei COI rilasciati fino al 31 dicembre 2021, accertandone la
completezza  e  la  correttezza  della  documentazione  in   possesso
dell'importatore, al fine di verificarne  la  corrispondenza  con  le
partite importate, nonche' la relativa tracciabilita'. 
  6. Sino al 28  febbraio  2022  l'Agenzia  delle  accise,  dogane  e
monopoli opera in qualita' di autorita' di controllo per i  controlli
documentali e decisione sulla conformita' della partita  compresa  la
firma del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del  2013,
con il supporto dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF  per  i
previsti controlli di identita' e fisici delle partite  biologiche  e
in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i  punti  di
immissione in libera pratica. 
  7. Nelle  more  delle  indicazioni  della  Commissione  europea  in
materia di valutazione della probabilita'  di  non  conformita'  alle
disposizioni  del  regolamento,  l'autorita'  di  controllo  ai  fini
dell'art. 5, comma 5 del  presente  decreto  applica  le  indicazioni
riportate nell'allegato 2. 
  Il presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero e nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
    Roma, 4 febbraio 2022 
 
                              Il sottosegretario di Stato: Battistoni