Art. 6 Norme transitorie 1. Per le partite accompagnate da un Certificato di ispezione (COI) emesso prima del 1° gennaio 2022, gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema integrato del biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica. 2. Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. 3. Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. L'importatore, ove richiesto dalle autorita' competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformita' a quanto indicato nei COI rilasciati fino al 31 dicembre 2021, accertandone la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonche' la relativa tracciabilita'. 6. Sino al 28 febbraio 2022 l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli opera in qualita' di autorita' di controllo per i controlli documentali e decisione sulla conformita' della partita compresa la firma del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, con il supporto dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF per i previsti controlli di identita' e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica. 7. Nelle more delle indicazioni della Commissione europea in materia di valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento, l'autorita' di controllo ai fini dell'art. 5, comma 5 del presente decreto applica le indicazioni riportate nell'allegato 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 4 febbraio 2022 Il sottosegretario di Stato: Battistoni