Art. 3 Criteri e quantificazione dell'aiuto in regime di de minimis agricolo 1. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che abbiano gia' sottoscritto contratti di filiera almeno triennali al momento della domanda e' concesso un aiuto nel limite massimo di 200 euro per ogni ettaro coltivato a orzo distico da birra, nel limite di 50 (cinquanta) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5. 2. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che coltivano luppolo al momento della domanda e' concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo, nel limite di 5 (cinque) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilita' del fondo stanziato. 3. Ai soggetti beneficiari della filiera canapicola e' concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni ettaro coltivato a cannabis sativa L. nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242 e nel limite di 50 ettari, per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilita' del fondo stanziato. 4. L'aiuto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 5. Nel rispetto dei limiti massimi di aiuto di cui ai precedenti commi, l'importo unitario dell'aiuto e' calcolato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata per la quale e' stata presentata domanda di aiuto. 6. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 7. Qualora gli aiuti riconoscibili sulla base delle domande valide ed ammesse al beneficio eccedessero gli importi di cui all'art. 2, l'aiuto concesso a ciascun soggetto beneficiario sara' proporzionalmente ridotto.