Art. 3 
 
Criteri e quantificazione dell'aiuto in regime di de minimis agricolo 
 
  1. Ai soggetti beneficiari della  filiera  brassicola  che  abbiano
gia' sottoscritto contratti di filiera almeno  triennali  al  momento
della domanda e' concesso un aiuto nel limite massimo di 200 euro per
ogni ettaro coltivato a orzo distico  da  birra,  nel  limite  di  50
(cinquanta) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al  successivo
comma 5. 
  2. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola  che  coltivano
luppolo al momento della domanda e'  concesso  un  aiuto  nel  limite
massimo di 300 euro per ogni 0,2  ettari  coltivati  a  luppolo,  nel
limite di 5 (cinque) ettari per l'anno 2021 nella misura  di  cui  al
successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilita' del fondo
stanziato. 
  3. Ai soggetti beneficiari della filiera canapicola e' concesso  un
aiuto nel limite massimo di 300 euro  per  ogni  ettaro  coltivato  a
cannabis sativa L. nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242 e
nel limite di 50 ettari, per l'anno  2021  nella  misura  di  cui  al
successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilita' del fondo
stanziato. 
  4. L'aiuto di cui ai commi  1,  2  e  3  e'  concesso  al  soggetto
beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per  gli  aiuti
«de minimis» nel settore agricolo. 
  5. Nel rispetto dei limiti massimi di aiuto di  cui  ai  precedenti
commi, l'importo unitario dell'aiuto e' calcolato in base al rapporto
tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale  coltivata
per la quale e' stata presentata domanda di aiuto. 
  6. Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
soggetto  gestore,   dell'ammissibilita'   in   base   ai   requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  7. Qualora gli aiuti riconoscibili sulla base delle domande  valide
ed ammesse al beneficio eccedessero gli importi di  cui  all'art.  2,
l'aiuto   concesso   a   ciascun    soggetto    beneficiario    sara'
proporzionalmente ridotto.