Art. 4 Procedura di richiesta dell'aiuto in regime de minimis agricolo 1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla domanda sono accluse: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) per gli aiuti della filiera brassicola, copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'Organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia; dichiarazione di utilizzo in proprio dell'orzo distico da birra coltivato da parte di imprese agricole che provvedano direttamente alla birrificazione; c) per gli aiuti della filiera canapicola, copia della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate a orzo distico certificato e canapa certificata e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 e 3, dell'art. 3; e) ogni ulteriore elemento ragionevolmente richiesto dall'atto del soggetto gestore di cui al comma 1 del presente articolo.