Art. 4 
 
   Procedura di richiesta dell'aiuto in regime de minimis agricolo 
 
  1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto  gestore  apposita
domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art.  2,  secondo
modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla domanda sono accluse: 
    a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  sugli  aiuti  «de  minimis»
percepiti negli ultimi tre anni; 
    b)  per  gli  aiuti   della   filiera   brassicola,   copia   del
contratto/contratti di  filiera  sottoscritti  da  tutti  i  soggetti
interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto
da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute,
il contratto  di  filiera  stesso  deve  essere  integrato  da  copia
dell'impegno/contratto  di  coltivazione  tra  la   cooperativa,   il
consorzio e  l'Organizzazione  di  produttori  e  l'impresa  agricola
socia; dichiarazione di utilizzo  in  proprio  dell'orzo  distico  da
birra  coltivato  da  parte  di  imprese  agricole   che   provvedano
direttamente alla birrificazione; 
    c)  per  gli  aiuti  della  filiera   canapicola,   copia   della
documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3; 
    d) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  relativa  agli  identificativi
catastali delle particelle coltivate a  orzo  distico  certificato  e
canapa certificata e la relativa superficie espressa  in  ettari  per
gli aiuti di cui al comma 1 e 3, dell'art. 3; 
    e) ogni ulteriore elemento  ragionevolmente  richiesto  dall'atto
del soggetto gestore di cui al comma 1 del presente articolo.