Art. 5 
 
 Istruttoria delle domande dell'aiuto in regime de minimis agricolo 
 
  1. Le domande sono  istruite  dal  soggetto  gestore.  Il  soggetto
gestore  effettua  le  verifiche   propedeutiche   alla   concessione
dell'aiuto individuale in regime «de  minimis»  agricolo  avvalendosi
del supporto del Registro nazionale aiuti. 
  2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni
e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina,  nel
rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse  disponibili
di cui all'art.  2,  l'ammontare  dell'aiuto  concedibile  a  ciascun
soggetto beneficiario. 
  3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente
spettante. 
  4. Il soggetto gestore trasmette  contestualmente  al  Ministero  e
alle regioni e province autonome l'elenco  dei  soggetti  beneficiari
con l'indicazione, del contratto di filiera  (se  presente)  e  della
documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3  per
la canapa, nonche'  della  superficie  coltivata  a  orzo  distico  e
canapa. 
  5. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare  al
soggetto  beneficiario  i  motivi  ostativi  all'accoglimento   della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. 
  6. In  considerazione  delle  disposizioni  normative  e  attuative
emanate  per   il   contenimento   e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID  19  ed  al  fine  di  garantire  la  rapida
erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire
un pagamento in acconto pari  al  settanta  percento  del  contributo
spettante ai  sensi  del  precedente  comma  2,  dietro  rilascio  di
apposita fideiussione  da  parte  del  soggetto  beneficiario,  e  ad
eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo  al
momento del pagamento del saldo. 
  7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai  soggetti  beneficiari,  in
una o piu' soluzioni secondo le modalita' di cui ai precedenti commi,
sulla base delle risorse disponibili.