Art. 5 Istruttoria delle domande dell'aiuto in regime de minimis agricolo 1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» agricolo avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. 2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 2, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione, del contratto di filiera (se presente) e della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3 per la canapa, nonche' della superficie coltivata a orzo distico e canapa. 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo. 7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari, in una o piu' soluzioni secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, sulla base delle risorse disponibili.