Art. 6 
 
                  Attivita' di ricerca e promozione 
 
  1. Gli importi di cui all'art.  2,  comma  3,  corrispondenti  alle
azioni indicate  come  «Attivita'  di  ricerca»,  sono  destinati  al
sostegno delle attivita' di ricerca ivi espressamente riportate, tese
alla  tutela  e  rilancio  delle  imprese  operanti   nelle   filiere
brassicola, canapicola e della frutta a  guscio.  Il  contribuito  e'
destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti
pubblici  vigilati   dal   Ministero,   nell'ambito   delle   proprie
attribuzioni istituzionali, per  la  realizzazione  di  programmi  di
intervento destinati al  conseguimento  delle  menzionate  finalita'.
L'esecuzione della disposizione di cui al presente comma e'  affidata
al  Dipartimento  delle   politiche   competitive,   della   qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Gli importi di cui all'art.  2,  comma  3,  corrispondenti  alle
azioni indicate come «Promozione», sono destinati al  sostegno  delle
attivita'  di  promozione  ivi  espressamente  riportate,   tese   al
significativo rilancio delle imprese operanti nelle filiere  apistica
e della frutta a guscio. Il contribuito e' destinato alla stipula  di
appositi  accordi  o  convenzioni  soltanto  con  gli  enti  pubblici
vigilati  dal  Ministero,  nell'ambito  delle  proprie   attribuzioni
istituzionali,  per  la  realizzazione  di  programmi  di  intervento
destinati al conseguimento delle menzionate  finalita'.  L'esecuzione
della  disposizione  di  cui  al  presente  comma  e'   affidata   al
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con  le  risorse
disponibili a legislativo vigente.