Art. 6 Attivita' di ricerca e promozione 1. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Attivita' di ricerca», sono destinati al sostegno delle attivita' di ricerca ivi espressamente riportate, tese alla tutela e rilancio delle imprese operanti nelle filiere brassicola, canapicola e della frutta a guscio. Il contribuito e' destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalita'. L'esecuzione della disposizione di cui al presente comma e' affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con le risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Promozione», sono destinati al sostegno delle attivita' di promozione ivi espressamente riportate, tese al significativo rilancio delle imprese operanti nelle filiere apistica e della frutta a guscio. Il contribuito e' destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni soltanto con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalita'. L'esecuzione della disposizione di cui al presente comma e' affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con le risorse disponibili a legislativo vigente.